Adempimenti

Niente Isa per chi chiude e poi continua la stessa attività

immagine non disponibile

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Prosecuzione dell’attività senza Isa contrariamente a quanto avveniva per gli studi di settore. Limite di 20mila euro di bonus crediti senza visto di conformità autonomo per imposte sui redditi e irap. Dubbi sulla fruibilità del regime premiale da parte dei soci di soggetti trasparenti virtuosi all’esito dell’Isa. Sono questi alcuni degli spunti emersi nell’ambito del convegno organizzato ieri dall’agenzia delle Entrate.

Prosecuzione dell’attività

I soggetti che proseguono di fatto l’attività esercitata in precedenza, negli studi di settore erano stati obbligati comunque all’applicazione dello strumento rimanendo sostanzialmente attratti al regime magari anche solo per una frazione di periodo. La logica sottostante era di carattere eminentemente accertativo, volendo evitare tra l’altro che, grazie a strumentali operazioni di cessazione e di inizio attività, si potesse abusare di una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi. Le operazioni individuate come anomale in questo senso riguardavano principalmente le casistiche di cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione, ma anche le ipotesi di acquisto o affitto, successione, donazione e conferimento d’azienda.

Gli Isa muovono ora da logiche diverse e specificatamente di carattere premiale. In questo senso, quindi, è contro la logica del nuovo sistema obbligare tali soggetti ad applicare un regime che in una prospettiva di compliance non muove più da una ratio di accertamento come era per gli studi di settore.

Visto di conformità

È stato confermato che l’esonero dall’applicazione del visto di conformità da parte dei soggetti che totalizzano un punteggio pari o superiore a 8 negli Isa applicati nella dichiarazione dei redditi 2019 relativa all’anno 2018, si applica separatamente in relazione alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e all’Irap. Complessivamente, quindi, il bonus fruibile per anno è di 40mila euro.

Punteggio e affidabilità

Uno spunto interessante emerso è stato quello riguardante gli effetti dell’adeguamento per i soggetti originariamente insufficienti agli Isa. Il dubbio, infatti, è che l’adeguamento volontario possa addirittura incentivare i motivi di sospetto sul contribuente che, elevando in dichiarazione i propri ricavi, in qualche modo ammette la colpa, consentendo così alle Entrate un controllo ancor più mirato sul singolo contribuente. L’orientamento che è emerso dal dibattito, invece, è che il contribuente che migliora il punteggio del proprio profilo fiscale grazie all’adeguamento di ricavi o compensi, acquisisce a tutti gli effetti il nuovo voto Isa che supera e sostituisce il precedente. In questi casi, quindi, ai fini della formazione delle liste selettive rileverà solo il punteggio finale (post adeguamento) e non il precedente.

Soci di società di persone

Resta il dubbio se il regime premiale connesso all’esonero dall’applicazione del visto possa trasferirsi nei soggetti trasparenti dall’ente partecipato ai soci. Sono quest’ultimi, infatti, che liquidano nella loro dichiarazione dei redditi la tassazione diretta sul reddito loro attribuito, dovendo la società partecipata limitarsi al pagamento dell’Irap. Sul punto il dibattito è aperto anche se l’orientamento condiviso è che se il socio dichiara il solo reddito derivante dalla partecipazione trasparente relativa al soggetti virtuoso Isa, non dovrebbero esserci motivi per negargli la possibilità di omettere il visto per l’utilizzo di crediti fino a 20mila euro. Il punto, ad ogni buon conto, non è stato ancora stato smarcato in via definitiva.

Verifica dei dati precaricati

Una delle principali novità che caratterizza gli Isa è data dal fatto che nell’elaborazione del risultato di affidabilità rilevano anche le informazioni storiche precaricate dall’Agenzia nel cassetto fiscale del singolo contribuente. Tali informazioni sono consultabili e modificabili. In merito si è discusso se vi sia o meno un obbligo di controllo da parte del contribuente o dell’intermediario abilitato e quindi se, laddove dovessero emergere ex post eventuali inesattezze che potrebbero anche inficiare il calcolo del risultato di affidabilità fiscale, si possa configurare una qualche colpa in vigilando a carico del contribuente.

La risposta al quesito è stata negativa godendo tali informazioni di una fede privilegiata vista la fonte da cui provengono. È stato anche ricordato che il reddito storico precaricato dall’Agenzia non tiene conto di alcune componenti che invece influenzano il reddito fiscale come, ad esempio, i super ammortamento e gli iper ammortamenti. La scelta risponde alla logica di assumere ai fini del test di affidabilità fiscale, un dato reddituale quanto più possibile vicino a quello operativo.

Le eventuali integrative

È stato segnalato che il panel di informazioni precaricate sul sito delle Entrate, potrebbe non tenere conto di eventuali dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in un periodo prossimo al momento di acquisizione delle informazioni necessarie la lavorazione degli Isa. Il problema si può generare per effetto dei tempi necessari per l’elaborazione della dichiarazione integrativa a sistema che, quindi, potrebbe non essere allineato. In questi casi, quindi, il contribuente (o, meglio, l’intermediario) farà bene a prestare attenzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©