I temi di NT+Modulo 24

Niente realizzo fiscale con la conversione di azioni Spac in categorie diverse

Al detentore delle azioni di categoria è attribuito il teorico rendimento in natura degli strumenti originariamente sottoscritti con la contestuale espansione dei propri diritti

Le Special purpose acquisition companies (o Spac), sono dei veicoli societari costituiti con l'intenzione di acquisire o fondersi con un'altra società, che possono quotarsi sul mercato telematico dei veicoli di investimento (Miv) o sull’Aim Italia (Mercato alternativo del capitale) e la cui normativa di riferimento trova sostanza nel Codice civile, in particolare negli articoli 2325 e successivi sulle società per azioni, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o Tuf), nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e nelle normative relative alle quotazioni in mercati di capitali, come ad esempio quelle definite dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Tuif).

La Spac di diritto italiano presenta, nella sostanza, peculiari caratteristiche in comune con una Spac di diritto statunitense. Alcuni tratti chiave delle Spac americane sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con una modifica dei regolamenti di Borsa italiana, altri sono stati il risultato di un'adozione volontaria da parte degli operatori del mercato.

Più specificamente, nell'ordinamento giuridico italiano, non è presente una normativa ad hoc per le Spac, ma trattandosi di società veicolo che possono quotarsi sul Miv o sull'Aim Italia, la normativa di riferimento deriva da fonti multiple.

Prerogativa delle azioni speciali è il fatto che, al verificarsi di determinati eventi alla data di efficacia della fusione della target nella Spac e/o in caso di un'offerta pubblica di acquisto (o Opa) sulla società risultante dalla fusione, esse attribuiscono ai propri titolari un diritto di conversione in azioni ordinarie secondo un predeterminato rapporto di conversione. Questo si giustifica in ragione del particolare ruolo svolto dallo stesso; infatti, lo sponsor si occupa proprio della promozione dell'iniziativa di investimento, che si conclude una volta completato il processo di quotazione della Spac che consente il reperimento dei capitali necessari all'acquisizione della società target che verrà individuata.

La participation exemption

La disciplina della participation exemption, contenuta nell’articolo 87 del Tuir, prevede l’esenzione del reddito imponibile nella misura del 95% delle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.

La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 aveva illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della oarticipation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all’articolo 87 del Tuir per ottenere l’esenzione delle plusvalenze. Per quanto riguarda l’ipotesi di conferimento, in particolare, l’articolo 87 del Tuir va letto in combinazione con il comma 4 dell’articolo 176 del Tuir, secondo cui «le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».

In coerenza con tali chiarimenti, la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 aveva ulteriormente precisato che, in un conferimento neutrale ai sensi dall’articolo 176 del Tuir – in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 – i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 del Tuir risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita.

La conversione azioni

Con l’interpello 44/2022 (si veda anche il precedente articolo «Conversione azioni non tassata») l’istante ha richiesto all’agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all’applicazione della tassazione su plusvalenze, anche ai sensi dell’articolo 87 del Tuir, nel caso di conversione di azioni in categorie diverse per il caso di specie di una Spac. L’istante illustra, inoltre, che è presente una previsione statutaria finalizzata ad allineare la posizione dei titolari di azioni speciali alla posizione dei titolari di azioni ordinarie rispetto alla possibilità di aderire all’Opa.

In assenza di una previsione specifica di conversione delle azioni speciali in caso di Opa, infatti, i titolari di azioni speciali non potrebbero apportare i propri titoli all’Opa, non essendo questi ultimi quotati.

Quindi, in caso di Opa totalitaria, le azioni speciali potranno essere convertite in azioni ordinarie sulla base di un prefissato rapporto di conversione.

L’Istante prosegue descrivendo che un socio sponsor della Spac, possessore di azioni speciali, al fine di aderire all’Opa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo statuto della società post-fusione, ha esercitato irrevocabilmente il diritto di conversione delle proprie rispettive azioni speciali in azioni ordinarie, in base al prefissato rapporto di conversione.

L’Istante fa presente, inoltre, che non sono state effettuate scritture contabili a fronte della conversione, posto che la stessa non ha modificato l’ammontare complessivo del capitale sociale della società, senza quindi comportare alcun riflesso patrimoniale/economico/reddituale in capo né alla società emittente né al socio, e che il diritto statutario alla conversione è incorporato ab origine nelle azioni speciali e risulta inscindibile dalle stesse, non configurando queste uno strumento contrattuale a sé stante.

Tutto ciò premesso, l’Istante, precisando che ai fini dell’istanza in oggetto si assume che i requisiti dell’holding period risultino soddisfatti, chiede conferma che, nel caso in esame, la conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie a fronte dell’adesione del socio sponsor all’Opa promossa sulle azioni della società sia fiscalmente neutrale, non comportando quindi il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) e che pertanto la società possa applicare il regime fiscale di cui all’articolo 87 del Tuir relativamente alla plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ordinarie risultanti dalla conversione (regime Pex), tenendo conto del periodo di possesso di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (holding period), già maturato con riferimento alle azioni speciali ante-conversione.

L’agenzia delle Entrate risponde che secondo quanto rappresentato in istanza, la conversione costituisce un fenomeno strettamente collegato all’adesione all’Opa che ha luogo al fine di garantire l’ottenimento della quota dei diritti patrimoniali aggiuntivi da parte dei sottoscrittori dei titoli originari. L’agenzia delle Entrate, continua illustrando che, a seguito della conversione tra azioni speciali e azioni ordinarie, non si realizza alcun riflesso patrimoniale in capo né alla società emittente, né al socio e, infatti, come ha rappresentato l’istante non è stata effettuata alcuna scrittura contabile in tale momento.

Al detentore delle azioni di categoria, dunque, con la conversione è attribuito il teorico rendimento in natura degli strumenti originariamente sottoscritti con la contestuale espansione dei propri diritti in qualità di possessore di azioni ordinarie, in attesa che lo stesso possa essere realizzato mediante la cessione a terzi che, nel caso di specie, avviene a seguito dell’Opa.

Alla luce di ciò, ne consegue che l’estinzione delle azioni di categoria, mediante l’attribuzione delle azioni ordinarie, non determina alcun realizzo fiscale, restando ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 86 o 87 del Tuir (sussistendone i relativi requisiti) nel momento di cessione al mercato delle azioni ordinarie.

Inoltre, in relazione alle azioni attribuite, il periodo di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (requisito dell’holding period) decorre senza soluzione di continuità dal momento di sottoscrizione degli strumenti originari che incorporano il diritto alla conversione, come nell’ipotesi dei diritti di opzione oggetto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 2004.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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