L'esperto rispondeImposte

Niente recapture del bonus alberghi per la struttura data in affitto

Il credito d’imposta resta in capo all’affittante che dovrà vigilare sulla permanenza nell’azienda affittata dei beni che hanno dato origine al credito d’imposta per il periodo richiesto dalla legge

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di Barbara Marini

La domanda

Una società operante nel settore turistico-ricettivo (gestione alberghiera) è destinataria del credito di imposta (pari al 65%) previsto dal Dl 104/2020, articolo 79 e relativo decreto del ministero del Turismo 3934 del 17 marzo 2022 recante disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta di cui all’articolo 10 del Dl 83/2014 a favore di strutture turistico alberghiere. In un’ottica di riorganizzazione aziendale, e nello specifico nella previsione della stipula con altra società, operante nel medesimo settore, di un contratto di affitto di azienda ex articolo 2562 del Codice civile, si chiede se la scrivente società affittuaria possa continuare a beneficiare del credito di imposta concesso, considerato che nel caso di affitto di azienda non si verifica il trasferimento della proprietà, requisito necessario per il trasferimento del credito di imposta, o in caso contrario procedere alla restituzione. In caso affermativo si chiede, inoltre, se l’affittuaria debba sorvegliare i beni, affinché non vengano dismessi o altro, prima del secondo periodo di imposta successivo ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Dl 83/2014.
R. D. - Bari

Il credito d’imposta “bonus alberghi” (introdotto dal 2014 dall’articolo 10 del Dl 83/2014) è un’agevolazione riconosciuta alle imprese alberghiere che effettuano, tra gli altri, interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia) funzionali alla riqualificazione energetica; l’agevolazione spetta anche per l’acquisito di mobili a condizione che vi sia un collegamento con gli interventi citati e che il beneficiario non ceda...