Niente sconti al «terzo assuntore»
Il decreto che omologa il concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, a causa degli effetti traslativi che sono provocati dal provvedimento giudiziale; non si può quindi applicare al concordato con assuntore lo stesso orientamento (e cioè l’imposta di registro in misura fissa) che è praticato per il decreto di omologa del concordato con cessione di beni. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 3286/2018 .
Secondo la Corte, il concordato con assuntore e il concordato con cessione dei beni non sono equiparabili poiché, a fronte della vicenda traslativa che si ha nel primo caso, nel concordato con cessione non si assiste a un trasferimento di beni ma al semplice conferimento di un mandato.
Il decreto che omologa il concordato con cessione di beni, infatti, non comporta il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma l’attribuzione, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporre di tali beni, consistendo quindi in un mandato irrevocabile a gestire e a liquidare i beni ceduti. Pertanto, il trasferimento dei beni dall’impresa in concordato al soggetto acquirente si ha solo in esito all’esecuzione di questo mandato ad alienare e non nel momento di conferimento del mandato stesso.
Viceversa, l’omologa del concordato ove vi è il subentro di un terzo assuntore del concordato comporta un immediato trasferimento dei beni all’assuntore. Cosicché, non è applicabile il principio in base al quale si rende dovuta, per il decreto di omologa, l’imposta di registro in misura fissa, in quanto si tratta di un principio che è stato dettato per il concordato con cessione dei beni.
Quando, con le sentenze di Cassazione n. 19141/2010 e 19596/2015, è stata proclamata l’applicabilità dell’imposta di registro fissa per il decreto di omologa del concordato, si trattava di decreti di omologa relativi al concordato con cessione dei beni e non relativi al concordato con intervento di un terzo assuntore. E anche quando l’imposta fissa è stata ritenuta applicabile per un decreto di omologa di un concordato dalla sentenza di Cassazione n. 11585/2007, si trattava di un concordato con garanzia, pur’esso privo di immediato effetto traslativo.
In sostanza, secondo la sentenza 3286/2018, se è vero che l’articolo 8, lett. g), Tariffa parte prima allegata al Testo unico dell’imposta di registro sancisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per i provvedimenti giudiziari recanti un’omologazione, si tratta di una prescrizione di natura «residuale», applicabile solo quando all’omologazione «non si correlino effetti traslativi». E ciò anche per coerenza con quanto accade nei concordati privi di effetti traslativi nei quali, alla tassazione in misura fissa applicata nel momento del decreto di omologa, fa poi riscontro la tassazione in misura proporzionale successivamente applicata nel momento in cui vengono posti in essere gli atti traslativi esecutivi del programma concordatario che ha ricevuto l’omologa giudiziale.
Cassazione, sentenza 3286/2018