Niente split payment in presenza del reverse charge
Niente scissione dei pagamenti in presenza di reverse charge, di regimi speciali Iva, di determinazione forfetaria dell’imposta, di dichiarazione d’intento e quando non vi è fattura.
Si possono così sintetizzare le esclusioni dallo split payment, in merito ai quali ha fornito chiarimenti l’agenzia delle Entrate attraverso la circolare 27/E del 7 novembre 17.
Sul fronte delle esclusioni, la più nota riguarda le operazioni per cui viene applicato il regime dell'inversione contabile. Non si tratta solo di quelle operazioni indicate all'interno dell'articolo 17 del Dpr 633/72, come, per esempio, i servizi di pulizia e quelli resi nell’ambito dei subappalti del settore edile, ma anche della cessione di rottami di ferro, di cui all’articolo 74, co. 7, sempre del Dpr 633.
Naturalmente tale esclusione è legata alla soggettività passiva, ai fini Iva, del cliente. In presenza, quindi, di pubblica amministrazione, qualora essa effettui l’acquisto o commissioni il servizio nell’ambito della propria attività istituzionale, agendo così come soggetto non passivo d’imposta ai fini Iva, non potendo trovare applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, si rientra appieno ancora una volta nel regime della scissione dei pagamenti.
Altre importanti esclusioni dal regime in commento, riguardano la posizione del fornitore. Qualora egli, infatti, sia un soggetto che rientra in un regime speciale Iva, tale regime prevale sullo split payment.
Si tratta dei soggetti che applicano i così detti regimi monofase, come quello dell’editoria e dei documenti di viaggio e di sosta, di quelli che applicano il regime del margine e il regime speciale, previsto per le agenzie di viaggio.
Anche di fronte a regimi che comportano la determinazione forfetaria dell’Iva dovuta, lo split payment cede il passo. Utilizzando tale ultimo regime ci si troverebbe di fronte, infatti, ad un versamento eccessivo di imposta, rispetto a quella che dovrebbe essere effettivamente versata, tenuto conto che il fornitore forfettizza quella assolta sugli acquisti diminuendo direttamente l’Iva a debito.
Si tratta del regime speciale per l’agricoltura, di cui agli articoli 34 e 34-bis del Dpr 633 del 1972, del regime speciale adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche e di cui alla legge 398/91 e, ancora, del regime relativo all'attività di intrattenimento, di cui al Dpr 640/72, in merito al quale trova applicazione la norma di cui al sesto comma dell’articolo 74, del Dpr 633/72.
Si ricorda, infine, che la scissione dei pagamenti oltre a non trovare applicazione in presenza di dichiarazione d’intento, non viene applicata nemmeno in presenza di operazioni certificate con documenti diversi dalla fattura, come lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura semplificata.
Per quanto concerne, invece, i soggetti che applicano il regime Iva per cassa, lo split payment va correttamente applicato e tali operazioni, dunque, escono dal regime di cassa stesso.
Agenzia delle Entrate, circolare 27/E/2017