No al diritto all’oblio per i dati contenuti nel registro imprese
Non esiste un
Il tribunale aveva accolto la richiesta ordinando alla camera di commercio l’anonimizzazione dei dati che collegavano l’uomo al passato fallimento, condannando anche al risarcimento del danno. La Cassazione, davanti al ricorso della camera di commercio, ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, chiedendo se la direttiva sulla tutela dei dati delle persone fisiche e quella sulla pubblicità degli atti delle società impediscono che chiunque possa, senza limiti di tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.
La Corte di giustizia chiarisce innanzitutto che la pubblicità del registro delle imprese punta a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi e a tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale. La Corte sottolinea, inoltre, che, anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.
La sentenza osserva che gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel registro delle imprese, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano. Non è infatti sproporzionata questa ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate (in particolare nel diritto al rispetto della vita privata nonché nel diritto alla tutela dei dati personali, entrambi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione), visto che solo un numero limitato di dati personali è iscritto nel registro delle imprese ed è giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una società per azioni o una società a responsabilità limitata e che offrono come unica garanzia per i terzi il patrimonio sociale di tale società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni.
Resta tuttavia possibile, ammette la Corte, una limitazione all’accesso che, in casi particolari, permette la visibilità dei dati solo a chi dimostra un interesse specifico alla loro consultazione.