No alla nota di accredito, sì al documento extra fiscale per rettificare lo sconto in fattura
La risposta a interpello 581/2022: integrazione della fattura originaria con un documento extra contabile che certifichi il mancato pagamento della prestazione attraverso lo «sconto in fattura»
La nota di accredito con «rettifica di inesattezze della fatturazione» per operazioni inesistenti o indicate in misura superiore a quella reale può essere emessa (con Iva) entro un anno dall’effettuazione dell'operazione (articoli 26, comma 3, e 21, comma 7, Dpr 633/1972).
Se la fattura riporta un errore relativo a uno degli elementi obbligatori di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 (imponibile, aliquota Iva, numero di partita Iva o il codice fiscale delle parti, data di effettuazione dell’operazione), può essere emessa la nota di accredito, a storno totale o parziale della fattura errata. Tra gli elementi obbligatori all'articolo 21 del Dpr 633/1972, vi sono anche la «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione».
Relativamente alla «natura» e alla «qualità» non vi sono documenti di prassi dell'agenzia delle Entrate, ma si ritiene che la correzione, tramite nota di accredito e riemissione della fattura, possa essere effettuata, anche se non vi sia alcuna variazione dell'imponibile o del regime Iva, in quanto ciò è consentito dell'articolo 26, comma 3 del Dpr 633/1972, relativo alla «rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7» del Dpr 633/1972, relativo all'emissione di fatture «per operazioni inesistenti».
Omissione di informazioni
Non sempre, però, sono possibili le note di accredito per meglio specificare o aggiungere informazioni omesse nella fattura originaria.
Per esempio, nel settore edile, in caso di omessa indicazione nella fattura del contratto edile applicato, se obbligatorio in base all’articolo 1, comma 43-bis della legge 234/2021, non è possibile emettere una nota di accredito, seguita dalla riemissione di una fattura corretta, in quanto il contratto edile applicato non è un'informazione relativa agli elementi obbligatori dell'articolo 21 del Dpr 633/1972 .
Sconto in fattura
La risposta 385 del 20 luglio 2022, poi, ha negato la possibilità di emettere una nota di accredito a storno di una fattura che non conteneva l’indicazione dello sconto in fattura.
Non è possibile emettere una nota di accredito (seguita dalla ri-fatturazione), neanche nel caso opposto, cioè per stornare una fattura che erroneamente conteneva l’indicazione dello «sconto in fattura», mai perfezionato con l’invio della relativa comunicazione all’agenzia delle Entrate. In quest’ultimo caso, però, è possibile integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale per documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo «sconto». Successivamente, poi, è possibile pagare la fattura e detrarre il relativo bonus (o cederlo a terzi).
Sono questi i chiarimenti della risposta 581 del 5 dicembre 2022, che risolve la problematica di molti contribuenti che, per vari motivi, non sono riusciti a finalizzare il trasferimento del credito al fornitore e che vogliono, comunque, pagarlo, beneficiando della relativa detrazione (si veda anche il precedente articolo «Superbonus e sconto non perfezionato, la fattura resta valida e l'errore si può sanare»).
Il caso trattato in questa risposta riguarda interventi per il super bonus fatturati in acconto nel 2021 da parte del prestatore a fronte dell’esecuzione di una parte dei lavori. La fattura riportava nella sezione «note» la dicitura «sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020 e ss. per cessione del credito da committente». Per effetto dell’applicazione dello sconto del 100%, pertanto, l’importo dovuto era pari a zero. Ad aprile 2022, però, al momento dell’invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate per l’opzione dello sconto in fattura, con l’apposizione del visto di conformità, il professionista incaricato dal prestatore ha rilevato la mancanza dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, pertanto, non ha rilasciato il visto di conformità per il Sal al 31 dicembre 2021. Da un confronto tra il prestatore e il tecnico incaricato per le asseverazioni dei requisiti tecnici e per quelle di congruità delle spese sostenute, è emersa la determinazione di voler rilasciare l’asseverazione solamente a conclusione dei lavori. Questi si sono conclusi a giugno del 2022 e l’asseverazione è stata rilasciata il 24 giugno 2022. Conseguentemente, emerge che il prestatore abbia erroneamente emesso la fattura del 2021 indicando l’applicazione dello sconto in fattura, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti per il Sal al 31 dicembre 2021.
L’agenzia delle Entrate ha ricordato che l’opzione per lo «sconto in fattura» deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese «scontate» (punto 3.1 del provvedimento 35873 del 3 febbraio 2022), mentre entrambe le opzioni devono altresì essere comunicate telematicamente alle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace (punto 4.9 del provvedimento 35873/2022 e circolare 33/E del 6 ottobre 2022).
Le Entrate, poi, hanno ricordato che nella risposta 385 del 20 luglio 2022 relativa alla mancata annotazione nella fattura emessa della dicitura dello sconto in fattura è stata negata la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura, in quanto la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile, pari al corrispettivo pattuito, e l’Iva a esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello «sconto» (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).
Analogamente, nel caso della risposta del 581/2022, non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’articolo 26 del Dpr 633/1972, per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura, in quanto quest’ultima, oltre a riportare l’indicazione dello «sconto» come modalità di pagamento del corrispettivo, riporta correttamente l’imponibile e l’Iva, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello «sconto», pertanto , è corretta dal punto di vista fiscale.
L’agenzia, però suggerisce al prestatore di integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo «sconto», non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare il «quantum» da saldare. Conseguentemente, il contribuente potrà saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e detrarre le relative spese (od optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi).
Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24