Imposte

Nodo Irpef per gli impianti a biomasse

Il caso Lombardia dove si è arrivati al sequestro di un allevamento che aveva scorporato la tariffa incentivante

di Laura Ambrosi

In base all’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005 tale attività si considera produttiva di reddito agrario e quindi è ricompresa nella tariffa d’estimo fino alla franchigia pari a 2.400.000 kwh. Per la parte eccedente il reddito è determinato moltiplicando l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’Iva per il 25%; la norma fa riferimento alla componente riconducibile alla valorizzazione della energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas generato da biomasse agricole è previsto l’incentivo mediante certificati verdi. Tuttavia, l’articolo 2 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e il decreto attuativo 18 dicembre 2008, all’articolo 16, dispongono che per gli impianti di potenza non superiore a 1 Mw il produttore può optare per la tariffa omnicomprensiva. Si tratta, quindi, di una remunerazione che comprende sia il valore della energia ceduta, sia l’incentivo. La tariffa omnicomprensiva viene assoggettata interamente a Iva mediante emissione di fattura al Gse (in reverse charge).

L’applicazione dell’Iva sull’intero importo è stata confermata anche dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 88/E del 25 agosto 2010. L’assoggettamento per intero a Iva ha fatto ritenere all’Agenzia che l’intero importo debba essere assoggettato a imposizione diretta e che non vi sia la possibilità di escludere la tariffa incentivante, in quanto non determinabile.

Quindi la questione fiscale verte sulla possibilità se sia ammesso scorporare dalla tariffa omnicomprensiva la tariffa incentivante da sottrarre da tassazione ai fini delle imposte dirette secondo il comma 423 della legge finanziaria per il 2006.

Questa procedura è molto chiara per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici in quanto la tariffa incentivante non è soggetta a Iva e la fatturazione riguarda solamente la componente della energia elettrica. Gli ordini di grandezza sono questi: la componente relativa alla incentivazione è circa 0,23 per kw e la componente della energia elettrica è di 0,05 circa.

Sulla circostanza che la tariffa incentivante sia esclusa da tassazione è indubbio; si citano le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello RD, rigo RD10, colonna 4. In tale rigo devono essere riportati i corrispettivi derivanti dalla attività di produzione e cessione di energia elettrica relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione dell’incentivo.

Appare inverosimile che i produttori agricoli di energia elettrica da risorse agroforestali e fotovoltaiche la cui tassazione forfettaria nella misura del 25% dei corrispettivi al netto della franchigia è regolata dalla medesima norma, debbano subire una tassazione diretta tanto diversa.

Nella prassi tutti i produttori di energia elettrica con risorse agroforestali hanno scomposto la componente del valore della energia elettrica da sottoporre a tassazione da quella della tariffa incentivante. Hanno proceduto assumendo il prezzo dell’energia, che viene fissato annualmente con la deliberazione della Autorità per l’energia elettrica, e lo hanno moltiplicato per i Kwh prodotti al netto della franchigia, sottoponendo a Irpef il risultato. La differenza tra la tariffa di 0,28 e l’importo tassato per l’energia, essendo attribuibile alla tariffa incentivante, lo hanno escluso da tassazione.

Si potrà discutere sul metodo empirico adottato, ancorché rispettoso della norma di legge, la cui legittimità si può certo demandare alle Commissioni tributarie, ma il sequestro cautelativo è decisamente troppo.

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