Controlli e liti

Non è tassato il risarcimento al lavoratore se ha natura patrimoniale

La sentenza 6827/2023 della Cassazione: non imponibili le somme riconosciute dal giudice con finalità esclusivamente risarcitoria e non sostitutive della retribuzione

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di Roberto Bianchi

Gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno non sono assoggettabili a tassazione. Ciò in quanto hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non risultano essere sostitutive della retribuzione. A tale conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza 6827/2023.

Il caso esaminato

Un contribuente, mediante un’istanza presentata all’agenzia delle Entrate, ha chiesto il rimborso delle ritenute effettuate (all’epoca) dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sulle somme erogate a seguito di una sentenza del Tribunale ordinario - sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di tale ministero, per avere stipulato nei confronti del ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, in successione tra loro, per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa.

Una volta formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale lo ha rigettato, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato.

Il contribuente ha presentato appello ma, anche la Commissione tributaria regionale ha respinto le richieste del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

Contro quest’ultima sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 6 del Tuir in quanto, la somma riconosciuta dalla sezione lavoro del Tribunale in favore del richiedente aveva natura risarcitoria e non reddituale in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal ministero dell’Istruzione e, in quanto tale, non doveva essere assoggettata a tassazione.

La decisione della Cassazione

A parere del collegio di legittimità costituisce un principio consolidato quello secondo il quale tutte le indennità percepita da un lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi e, pertanto, tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione.

L’articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce, infatti, che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Tuttavia, in ragione della costante giurisprudenza della Suprema corte, le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi e, di conseguenza, esclusivamente quelle afferenti al lucro cessante, con esclusione, pertanto, del danno emergente (Cassazione 14671/2022).

Il quadro della giurisprudenza

All’interno del peculiare contesto che afferisce al rapporto di lavoro subordinato, la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di considerare come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità che hanno causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro (Cassazione 22803/2006 e 10972/2009) e, in quanto tali assoggettabili a tassazione separata.

Tuttavia, il tenore letterale dell’articolo 6, che fa genericamente riferimento ai danni «consistenti» nella perdita o nella sostituzione di redditi, non consente una specifica individuazione del grado di correlazione necessaria tra il risarcimento e il reddito da lavoro subordinato nelle specifiche fattispecie in cui il bene giuridico leso ha una natura tipicamente personale (ad esempio danno morale o biologico) e, di conseguenza, patrimoniale in relazione al lavoratore danneggiato.

Per questo motivo, la giurisprudenza della Suprema corte (sentenza 25471/2022) ha disposto un’eccezione al richiamato principio ermeneutico generale, escludendo l’imponibilità di quelle erogazioni risarcitorie che, sebbene correlate a un rapporto di lavoro subordinato, abbiano una natura non reddituale ma bensì patrimoniale, anche in relazione all’interpretazione dell’effettiva volontà manifestata dalle parti.

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