Controlli e liti

Non salta l’adesione se la prima rata è tardiva di 52 giorni

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di Alessandro Borgoglio

Il tardivo pagamento di 52 giorni della prima rata dell’atto di adesione non fa decadere il contribuente dall’accordo con il Fisco, se sono poi state integralmente pagate tutte le rate previste dal piano di ammortamento, unitamente agli ulteriori interessi dovuti sulle somme versate in ritardo. Lo ha stabilito la Ctr Puglia 212/5/2019 (presidente Sardiello, relatore Daddabbo).

In caso di adesione, il contribuente deve effettuare il versamento della prima o unica rata entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, altrimenti quest’ultimo non si perfeziona e torna a “rivivere” l’avviso di accertamento originario.

Nel caso in esame, il contribuente aveva effettuato con un ritardo di 52 giorni il versamento della prima rata, sicché l’ufficio aveva iscritto a ruolo le somme relative all’avviso, considerando decaduto l’accordo.

Il contribuente aveva fatto ricorso. Essendo i fatti di causa relativi al 2012, però, non era possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973 relative al lieve inadempimento, in quanto entrate in vigore nel 2015. Fatto sta che, secondo i giudici, l’avvenuto pagamento di tutte le rate previste dall’atto di adesione, nonché degli interessi sulle somme versate in ritardo, conduce a ritenere che il ritardato pagamento della prima rata - avvenuto comunque abbondantemente prima della scadenza di quella successiva - sia stato frutto dell’assenza di tempestiva liquidità da parte del contribuente e non determinato da finalità meramente dilatorie. Secondo la Ctr, quindi, l’atto di adesione doveva ritenersi perfezionato e ormai anche interamente saldato.

In effetti, già in passato l’amministrazione finanziaria aveva stabilito che, in presenza di anomalie di minore entità, come una lieve carenza o tardività dei versamenti eseguiti, nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di maggiore gravità, l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione (circolare 65/E/2001).

Anche la giurisprudenza di merito aveva stabilito il principio secondo cui le irregolarità di lieve entità non pregiudicano il perfezionamento dell’adesione (Ctp Milano 7 del 18 gennaio 2013) e ciò vale ancor più se le giustificazioni addotte dal contribuente sono plausibili (Ctp Arezzo 281 del 27 ottobre 2011) o se il ritardo nel versamento è stato addirittura di un sol giorno (Ctp La Spezia 99 del 24 settembre 2012).

Tutto ciò, però, prima che entrasse in vigore nel 2015 l’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che, al comma 3, ha introdotto la disciplina del lieve inadempimento, per cui è esclusa la decadenza in caso di:

insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

La Cassazione, con la sentenza 9176/2016, ha stabilito che l’articolo 15-ter è in vigore dal 22 ottobre 2015 e non è applicabile retroattivamente (nello stesso senso, si veda la sentenza di Cassazione 14279/2018); diversamente, secondo una parte della giurisprudenza di merito, tale articolo 15-ter avrebbe invece una portata retroattiva (ad esempio, Ctr Genova 1227/4/2016).

Ctr Puglia 212/5/2019

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