Adempimenti

Non si recupera la Cig del Dl agosto chiesta e non usata

Esaurite le 18 settimane previste, possibile passare agli ammortizzatori ordinari. Per Inps c’è l’obbligo di versare al Fondo di tesoreria il Tfr delle ore non lavorate

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di Enzo De Fusco

L’utilizzo della cassa integrazione Covid-19 per le nuove 18 settimane stabilite dal Dl 104/2020 richiede accortezza. Da un lato, le domanda a cavallo del 13 luglio avranno un doppio controllo: per i periodi fino al giorno 12, saranno verificati i limiti stabiliti dal Dl 18/2020, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio saranno imputati alle prime 9 settimane del decreto 104. Dall’altro lato, le aziende non potranno più recuperare i periodi autorizzati ed effettivamente non fruiti, costringendole, per non perdere periodi di copertura, a valutare di volta in volta e con più domande le settimane effettivamente necessarie. Questo è quanto si ricava dalla lettura della circolare Inps 115/2020 che ha fatto il punto sul nuovo pacchetto di 18 settimane di cassa Covid.

Come spiega l’istituto il nuovo quadro normativo non solamente azzera il conteggio delle settimane riferite al decreto 18/2020, ma, contestualmente, nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane (9 + 9) - da collocarsi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 – «modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito».

Al termine della cassa Covid, l’Inps ribadisce che resta ferma la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza, ovviamente per periodi distinti da quelli per cui sono stati chiesti i trattamenti del Dl agosto.

Secondo l’istituto, ad esempio, è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda la cassa in deroga con causale Covid, la circolare conferma che la richiesta dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che potrà essere concluso anche in via telematica. Sono esonerati esclusivamente le aziende con massimo 5 dipendenti. Le domande di Cig del Dl agosto, che riguardano periodi successivi al 12 luglio, possono essere inoltrate anche qualora non siano stati completati i periodi di competenza regionale/ministeriale.

Inoltre, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di tesoreria – secondo l’Inps – dovranno versare a tale fondo le quote di Tfr maturate dal dipendente durante il periodo di integrazione salariale.

L’Inps giunge a questa conclusione probabilmente sul presupposto che nell’articolo 2120 del codice civile è stabilito «in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale», ai fini del calcolo del Tfr deve essere computata l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Tuttavia, il dibattito di questi mesi non si è mai concentrato sul fatto che la cassa Covid non ha origine in una crisi o riorganizzazione aziendale, bensì in una tutela diretta al lavoratore per compensare la perdita della retribuzione a seguito della impossibilità sopravvenuta a rendere la prestazione durante l’emergenza sanitaria.

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