Notai, alle Unite i limiti alla responsabilità per l’imposta di registro
Dubbi sull’estensione, oltre che agli atti stipulati, anche a quelli enunciati
La controversa questione se il notaio sia responsabile, oltre che per l’imposta di registro dovuta per gli atti dal medesimo stipulati, anche per l’imposta relativa ad atti che siano in essi solamente enunciati, è «di massima di particolare importanza» e, pertanto, è rimessa al Primo presidente della Cassazione per valutarne l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite: così ha deciso la sezione tributaria della Suprema Corte nell’ordinanza interlocutoria n. 11118 del 6 aprile 2022.
Quando in un atto notarile è enunciato un altro atto non registrato, stipulato tra le medesime parti intervenute nell’atto notarile, la registrazione dell’atto enunciante comporta la tassazione dell’atto enunciato. Un “classico” caso che si è consolidato in Cassazione è quello della tassazione del finanziamento-soci enunciato nel contesto di un verbale assembleare (si vedano le decisioni 15585/2010, 22243/2015, 32516/2019, 20305 e 26446 del 2020, 17023 e 21699 del 2021), anche se una svolta in senso contrario – e questa sarebbe una notizia veramente rilevante – pare potersi rilevare dalla stessa ordinanza 11118/2022 ove in effetti si legge che la nozione di “parte” è «difficilmente adattabile al verbale assembleare, che per propria natura … è un atto … senza parti» trattandosi di un «semplice resoconto degli accadimenti assembleari.
Il tema è dunque quello se l’Amministrazione possa chiedere il pagamento dell’imposta afferente all’atto enunciato al notaio che ha registrato l’atto enunciante, il quale è espressamente designato dalla legge quale responsabile per il pagamento dell’imposta principale. Di recente, la Cassazione (18113/2021) ha ritenuto che l’imposta applicata alle disposizioni enunciate, in quanto da applicare in sede di registrazione del contratto enunciante, deve parimenti ritenersi “imposta principale”, essendo tenuto il notaio, quale responsabile di imposta, a corrispondere all’Erario quanto dovuto a fronte della registrazione dell’atto effettuato per il suo tramite».
A questa opinione, l’ordinanza 11118 pare attribuire poco credito, rilevando che la legge limita l’obbligazione di pagamento gravante a carico dei notai agli «atti da essi redatti, ricevuti o autenticati», in quanto soltanto in relazione a essi «la funzione di responsabile d’imposta può trovare giustificazione nel ruolo istituzionale di pubblico ufficiale rogante o autenticante».
Al Primo presidente, dunque, il compito di valutare se chiamare le Sezioni Unite a pronunciarsi sul punto.