Controlli e liti

Nullo l’avviso di accertamento senza la delega

La sentenza 20194/2020 della Cassazione conferma che l'amministrazione dinanzi all'eccezione del contribuente è tenuta a produrre in giudizio la relativa documentazione

di Laura Ambrosi

È onere del giudice tributario verificare l’esistenza della delega attribuita dal capo ufficio al funzionario per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento: l’amministrazione, infatti, dinanzi all’eccezione del contribuente, è tenuta a produrre in giudizio la relativa documentazione. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza 20194/2020.

Una società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento eccependo, tra l’altro, anche un vizio di motivazione perché pur se sottoscritto dal capo area controllo non era stata riportata alcuna indicazione in merito all’esistenza di una delega rilasciata dal capo ufficio.

Entrambi i giudici di merito respingevano il ricorso e la contribuente ricorreva così in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi un’omessa motivazione sul punto da parte del collegio di appello.

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza atteso che la sentenza della Ctr non riportava alcun dettaglio sull’eventuale esame effettuato sull’esistenza o meno della delega.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che secondo un orientamento ormai consolidato, la Cassazione distingue tra delega di firma (che riporta cioè il nome del funzionario delegato) o di funzione (che riporta la qualifica del funzionario delegato).

Ai fini della sottoscrizione dell’accertamento, l’attuazione di detta delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato.

Tale indicazione, infatti, consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore del provvedimento impositivo e destinatario della delega.

In tale contesto, la Suprema Corte ha precisato che dinanzi all’eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del contribuente, scatta l’onere in capo all’Amministrazione di documentare il proprio potere di firma.

A ciò poi consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare la documentazione prodotta e di dare adeguata motivazione nella sentenza del controllo effettuato.

Nella specie, la Ctr non aveva indicato alcuna considerazione sull’eccezione.

Da qui l’accoglimento del ricorso del contribuente.

La decisione, pur confermando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, pare rimarcare la necessità che il giudice di merito controlli concretamente la documentazione prodotta dall’Ufficio.

Nella prassi, infatti, solo nel corso del giudizio, non di rado emergono irregolarità di vario genere delle deleghe conferite.

Normalmente, a prescindere si tratti di delega di firma o di funzioni, l’attribuzione della sottoscrizione è diversificata in relazione alla tipologia di imposta (dirette, iva, registro, ecc), di atto (accertamento, liquidazione, ecc) e/o di valore della contestazione.

Al fine della validità dell’accertamento, quindi, è necessario verificare la rispondenza tra il “potere” attribuito al funzionario che ha firmato l’atto impositivo, rispetto alle caratteristiche del medesimo (tipo di imposta, valore, ecc).

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