Imposte

Nuovo patent box anche per i disegni e modelli divulgati al pubblico

Maggiorazione del 110% delle relative spese di ricerca e sviluppo fruibile anche senza registrazione, che sembrerebbe richiesta per il recapture fino all’ottavo periodo d’imposta precedente

di Roberto Esposito e Marco Poziello

I disegni e modelli divulgati al pubblico, seppur non registrati, possono rientrare tra i beni «giuridicamente tutelati» ai fini del nuovo patent box e, quindi, fruire della maggiorazione del 110% delle relative spese di ricerca e sviluppo. Tuttavia, ai fini del meccanismo di recapture, sarebbe richiesta l’effettiva registrazione degli stessi. La conclusione, apparentemente contraddittoria, emerge da una lettura combinata del nuovo regime introdotto dall’articolo 6 del Dl 146/2021 unitamente alla posizione assunta dall’Agenzia nel corso di Telefisco 2022.

In assenza di una circolare esplicativa, risultano ancora molti i dubbi e le criticità connessi alla corretta applicazione del regime.

Tra questi assume rilievo la corretta individuazione del dies a quo a partire dal quale un intangibile potenzialmente eleggibile può essere considerato come «tutelato» e rientrare nel regime agevolativo, nonché il momento in cui lo stesso bene ottiene un «titolo di privativa industriale» ai fini del meccanismo premiale (recapture) previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6, che consente di agevolare le spese qualificate sostenute fino all’ottavo periodo d’imposta precedente.

Sulla prima questione, con specifico riguardo ai «disegni e modelli giuridicamente tutelati», si rileva come per la definizione dei beni immateriali agevolabili e dei requisiti richiesti per la loro esistenza il punto 2.2 del provvedimento attuativo n. 48243/2022 faccia esplicito rinvio alle «norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione».

In tal senso, il regolamento Ce 6/2002 del 12 dicembre 2001 (articolo 1, comma 2) dispone che “un disegno o modello comunitario è protetto:

a) come «disegno o modello comunitario non registrato» se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal regolamento;

b) come «disegno o modello comunitario registrato» se è registrato secondo le modalità disposte dal regolamento.

In merito al «disegno o modello comunitario non registrato», il successivo articolo 11 prevede che lo stesso sia «protetto per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità».

Si deve ritenere dunque che anche i disegni e modelli tutelabili (in base al regolamento), seppure non registrati ma «divulgati» al pubblico, rientrino tra i beni giuridicamente tutelati che possono beneficiare della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca, a partire dall’esercizio in cui è avvenuta la «divulgazione» al pubblico.

A tal riguardo, stante l’assenza di un obbligo di registrazione per tali disegni e modelli, al fine di documentare l’esistenza dei relativi requisiti, dovrebbe essere ritenuto valido quanto già previsto dalla circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 che, seppur in merito alla vecchia disciplina del patent box, aveva chiarito che la sussistenza dei requisiti dovesse risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente che attesti, tra l’altro, la data di prima divulgazione dell’intangibile. Mutatis mutandis, analoga considerazione dovrebbe, dunque, valere anche per i software che non risultano soggetti ad obblighi di registrazione.

Per quanto concerne, poi, il meccanismo premiale di recapture, emerge l’ulteriore concetto di «ottenimento» di un titolo di privativa, che non sembra invece essere richiesto ai fini dell’accesso all’«ordinaria» disciplina agevolativa, dove invece, come evidenziato, si fa riferimento a un concetto generale di tutela degli intangibles.

In proposito, nel corso dell’ultimo Telefisco, le Entrate, con particolare riferimento ai brevetti, sembrano aver adottato una posizione restrittiva, precisando che – ai fini dell’accesso al meccanismo premiale – occorre ottenere la registrazione del brevetto, non essendo sufficiente la presentazione della mera domanda di registrazione (dalla cui data, tuttavia, decorrerebbero gli effetti dalla privativa ai sensi degli articoli 53 e 85 del Codice della proprietà industriale).

In altri termini, la posizione dell’Amministrazione pare collegare il momento di «ottenimento» di un titolo di privativa industriale – cui è associata la possibilità di usufruire del meccanismo premiale di recapture – al momento della vera e propria concessione di un titolo, mediante l’avvenuta brevettazione o registrazione. Ciò, peraltro, con evidenti limitazioni nella determinazione del meccanismo premiale per i brevetti, in relazione ai quali tra la data di pubblicazione della domanda e la data di conclusione della procedura di registrazione possono decorrere anche diversi anni, durante i quali, in genere, l’impresa non sostiene rilevanti costi di ricerca e sviluppo (generalmente sostenuti prima del deposito della domanda).

Applicando acriticamente tale restrittiva interpretazione anche ai disegni e modelli comunitari non registrati, si dovrebbe ritenere che – seppure tali intangibili possano ritenersi «tutelabili» in base al regolamento Ue – dovrebbe comunque essere necessario l’ottenimento di un «titolo» vero e proprio (ad esempio, mediante registrazione) ai fini dell’accesso al meccanismo premiale di recapture.

Va da sé come tale lettura, ove confermata dalle Entrate, porterebbe a conseguenze distorsive, consentendo tra l’altro, da un lato, di ottenere la «tutela giuridica» e la possibilità di usufruire del nuovo regime di patent box (ordinario) anche con riferimento a taluni disegni e modelli «non registrati», ma richiedendo, di contro, l’effettiva registrazione degli stessi ai fini dell’accesso del meccanismo premiale di recapture.

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