Nuovo spesometro, la beffa della trimestralità per l’invio opzionale
Il pasticcio dell’identità di procedura tra l’invio dei dati di tutte le fatture per opzione piuttosto che per obbligo (come confermato dalla circolare 1/E del 7 febbraio scorso ) mette in evidenza la dissimmetria che può manifestarsi sotto alcuni aspetti.
Il primo tema riguarda la frequenza delle trasmissioni per il 2017. L’ articolo 14-ter del decreto milleproroghe , nel testo della legge di conversione (n. 19 del 27 febbraio), dispone infatti che per quest’anno le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018, ferma restando la trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche.
La norma di legge interviene solo sulle disposizioni per la trasmissione obbligatoria, cioè l’articolo 21 del Dl 78/2010, come riscritto dal Dl 193 dello scorso anno.
La frequenza trimestrale di trasmissione nel caso in cui questo adempimento nasca per opzione non è stata interessata da questa disposizione di legge, anche perché non strettamente necessaria. La fonte della cadenza di questo obbligo è infatti un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, datato 28 ottobre 2016. Al relativo paragrafo 4 viene infatti disposta sia la trimestralità della comunicazione, sia la scadenza entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Allo stato delle fonti normative avremmo quindi due diverse frequenze nel 2017 per lo stesso adempimento, semestrale per obbligo, trimestrale per opzione (in questo caso anche con la scadenza al 31 agosto per la comunicazione relativa al secondo trimestre).
Il buon senso dice che occorre soltanto dare il tempo per integrare il provvedimento dell’Agenzia, che non richiede una pronuncia legislativa, per allineare le scadenze, proprio in considerazione dell’identità dell’adempimento.
L’importante è che l’amministrazione finanziaria faccia sapere per tempo quali sono le sue determinazioni, in quanto è verosimile che avendo visto la norma che dispone solo nel caso di obbligo, anche i contribuenti che hanno manifestato l’opzione si stiano organizzando per la trasmissione semestrale.
Con l’occasione ricordiamo che la parte prevalente dei titolari di partita Iva può optare per la trasmissione telematica senza nessun ulteriore adempimento: le criticità attuali riguardano solo chi tiene il registro dei corrispettivi, in quanto già dal 1° gennaio scorso, per esprimere l’opzione, avrebbe dovuto dotarsi dei registratori di cassa telematici, da collegare all’agenzia delle Eentrate e che, in base al Dm 7 dicembre 2016 (pubblicato solo il 29 dicembre scorso) devono rilasciare in ogni caso gli scontrini “parlanti”.
I vantaggi che spettano in caso di opzione riguardano il rimborso dell’Iva a credito entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e la riduzione di due anni del termine per la rettifica delle dichiarazioni (sia Iva che redditi). A questo scopo occorre che il contribuente rispetti anche il vincolo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, sulla base di quanto dispone il Dm 4 agosto 2016, che a sua volta rinvia al Dm 24 gennaio 2014, attuativo della disposizione che impone l’accettazione dei pagamenti mediante strumenti elettronici. La deroga per gli incassi in contanti ammonta, in base a quest’ultimo decreto, a trenta euro, mentre deve essere chiarita la soglia per i pagamenti. Non si può infatti pensare di pagare con il Bancomat l’acquisto di un francobollo o la consumazione di un caffè in un viaggio di lavoro.