Odv e Aps, verifica separata nel Runts per le variazioni già comunicate
Per le modifiche non ancora in possesso degli uffici del Registro unico l’ente potrà segnalare le variazioni «extra sistema» non potendosi avvalere della piattaforma telematica
Dal 22 febbraio scorso per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) è partita la fase finale del processo di trasmigrazione. Questa una delle tante precisazioni fornite con la circolare del ministero del Lavoro 9/2022 pubblicata il 21 aprile (si vedano i precedenti articoli «Per i trust niente accesso al Registro unico del Terzo settore» e «Sui trust pesa l’esclusione del ministero del Lavoro dal terzo settore») che permette alle circa 89mila realtà interessate dalla trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Con il documento di prassi viene, anzitutto, specificato che il termine da cui decorrono i 180 giorni per il procedimento di verifica da parte dei competenti Uffici è il 22 febbraio. Data questa indicata dal decreto direttoriale 561 del 2021 come termine per il trasferimento dei dati dai registri Odv e Aps al Runts. Da questo momento, quindi, spetterà agli Uffici competenti effettuare le opportune verifiche post trasmigrazione che potrebbero non richiedere lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra il Runts e l’ente nel caso in cui la documentazione ricevuta dai precedenti registri risulti sufficiente. Discorso diverso nel caso in cui vi sia necessità di acquisire documenti mancanti o incompleti o vengano contestati motivi ostativi all’iscrizione. In tali circostanze, il ministero prevede la possibilità per Odv e Aps di attivarsi per l’interlocuzione con gli Uffici senza la necessità di attendere la richiesta del Runts. Tali enti, quindi, potranno presentare memorie e documenti all’amministrazione competente tra cui a titolo esemplificativo lo Statuto modificato anche ai fini dell’iscrizione in una sezione del Runts diversa da quella di provenienza.
Precisazioni arrivano anche per Odv e Aps interessate durante la fase di trasmigrazione da cambi di rappresentante legale, sede o da modifiche statutarie legate ad esempio alla qualificazione dell’ente. Nel caso in cui tali variazioni siano state comunicate agli Uffici trasmigranti ed inserite tra i dati e i documenti trasmigrati, queste risulteranno già in possesso del Runts per le opportune verifiche. Tuttavia, potrebbe accadere che gli Uffici del Registro per diverse ragioni non si ritrovino in possesso di tali variazioni. Si pensi al caso in cui un Aps abbia cambiato il proprio rappresentante legale dopo l’avvio del processo di trasmigrazione (ovvero dopo il 23 novembre). In questo caso, l’ente potrà comunicare le variazioni «extra sistema» non potendosi avvalere della piattaforma telematica.
Sarà importante, quindi, per le realtà che ancora non vi abbiano provveduto dotarsi di posta elettronica certificata ad uso diretto ed esclusivo dell’ente o del rappresentante legale. Solo in questo modo si potrà comunicare con i competenti Uffici avendo peraltro la certezza della ricezione della documentazione. Si deve ricordare, infatti, che l’avvio del Runts segna una “nuova era” per il Terzo settore contraddistinta dalla digitalizzazione delle informazioni tramite la piattaforma telematica e sistemi di interazione con la Pa più immediati (come Spid, pec) che dovrebbero consentire di facilitare le comunicazioni. Infine, per Odv e Aps iscritte nei precedenti registri e che abbiano avviato una richiesta ex novo al Runts occorrerà integrare d’ufficio le informazioni presenti sul Registro dando conto dell’anzianità pregressa di riconoscimento della qualifica di Aps e Odv.
Chiarimenti quelli resi nella circolare che servono a instradare gli enti in questo processo di iniziale fase di popolamento del Runts che ad oggi vede circa 26.160 realtà iscritte.