Oleoturismi con regime agevolato su dirette e Iva, ma attenzione alle eccezioni
Per le imposte sui redditi la determinazione forfettaria non è applicabile alle società di capitali
L’esercizio dell’attività oleoturistica trova i requisiti e gli standard minimi di qualità. A definirli è il Dm Politiche agricole 26 gennaio 2022, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 febbraio e in vigore dal giorno successivo (15 febbraio 2022).
L’applicazione
Con il termine oleoturismo si intendono tutte quelle attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
I commi 513 e 514 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) hanno esteso alle attività di oleoturismo le disposizioni contenute nei commi da 502 a 505 della legge 205/2017 relative alle attività di enoturismo; per effetto di questa previsione, l’oleoturismo è considerata, al pari dell’enoturismo, una attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile.
Il comma 504 della legge 205/2017 prevedeva l’emanazione di un decreto contenente i requisiti minimi per l’espletamento delle attività di enoturismo; considerato che anche le previsioni del comma 504 sono state estese alle attività di oleoturismo, era atteso un decreto anche con riferimento a quest’ultima attività.
Il decreto attuativo definisce, in maniera puntuale, quali sono le attività che possono essere considerate «oleoturistiche»: sono tali, ad esempio, le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, le iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché le attività di degustazione e commercializzazione, con esclusione della somministrazione di preparazioni gastronomiche e dei servizi di ristorazione.
I requisiti minimi
Il decreto, inoltre, contiene anche alcuni requisiti minimi che devono essere adottati al fine di poter considerare l’attività come oleturistica (e quindi connessa all’agricoltura); sono tali, ad esempio:
• l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni;
• l’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
• l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
• la presenza di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio.
Oltre agli standard di qualità previsti dal decreto vanno rispettate anche le norme generali di carattere igienico – sanitario.
Gli aspetti fiscali
Ai fini fiscali, alle attività di oleoturismo (come anche a quelle di enoturismo) si applica la disciplina fiscale dell’agriturismo, contenuta nell’articolo 5 della legge 413/1991. Pertanto, per quanto riguarda le imposte dirette, il regime forfettario comporta la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto. Questo regime è tuttavia precluso alle società indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Tuir, ovvero ai soggetti Ires (società di capitali).
Ai fini Iva, invece, il regime forfetario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva applicata sulle operazioni attive. La forfettizzazione dell’Iva sostituisce l’Iva sugli acquisti che, quindi, non è detraibile. Anche in questo caso è prevista una eccezione: il regime ai fini dell’Iva si applica solo ai produttori agricoli che svolgono l’attività nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica (in base all’articolo 295 della direttiva 2006/112/Ce). Per le operazioni attive, l’Iva da applicare è quella del 22 per cento.
Il regime forfettario di determinazione del reddito e dell’Iva ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che sono in possesso dei requisiti. Tuttavia, non è un regime obbligatorio, essi infatti possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione Iva: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.