Controlli e liti

Omessa dichiarazione, sanzioni al contribuente anche se il professionista è stato denunciato

L’ordinanza 5661/2020 della Cassazione: non basta la querela poiché occorre provare il controllo sul consulente

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di Laura Ambrosi

Sono legittime le sanzioni al contribuente anche se l’omessa presentazione della dichiarazione è dipesa dall’inadempimento del professionista già denunciato. Non è infatti sufficiente la querela, poiché occorre provare il controllo da parte del diretto interessato sull’operato del consulente. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 5661/2020 depositata il 2 marzo.

Una contribuente impugnava degli avvisi di accertamento notificati dall’agenzia delle Entrate e tra i vari motivi, eccepiva l’illegittimità delle sanzioni irrogate perché l’omessa presentazione della dichiarazione era dipesa dal commercialista contro il quale era stata sporta querela.

Solo in secondo grado veniva accolta tale doglianza della contribuente, così l’Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma, poiché la Ctr solo in virtù della querela aveva ritenuto inapplicabili le sanzioni.

In proposito va ricordato che l’articolo 6 Dlgs 472/97 prevede che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile solo a terzi.

La Suprema corte, ritenendo fondato il rilievo dell’Agenzia, ha innanzitutto precisato che in tema di sanzioni la prova dell’assenza di colpa è a carico del contribuente, il quale risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione se non dimostra di aver vigilato sugli adempimenti del commercialista.

L’articolo 6 va interpretato, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, in coerenza con l’articolo 1 della legge 423/95, il quale, dispone la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie per omesso, insufficiente o ritardato versamento d’imposta, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante dei professionisti.

La giurisprudenza intervenuta sul punto, ha ritenuto che tale sospensione operi solo a condizione che il contribuente dimostri di aver denunciato il professionista all’autorità giudiziaria, di avergli fornito la provvista di quanto dovuto all’erario e di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato (Cassazione 24535/2017). Al fine della non sanzionabilità quindi, non è sufficiente la sola presentazione della denuncia, poiché occorre la prova del contribuente di aver tentato di rispettare i propri obblighi tributari, oltre che del comportamento fraudolento del professionista.

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