Controlli e liti

Omessi contributi, sanzioni rideterminate verso il minimo

Per gli illeciti minori si evita di dover versare l’importo di 16.666 euro. Le nuove disposizioni si applicano solo alle irregolarità fino al 2015

A fronte del mancato versamento dei contributi, riferito a periodi ante 2016, i datori di lavoro potranno versare la metà della sanzione determinata in base ai criteri contenuti nel messaggio Inps 3516/2022 se tale importo è più favorevole rispetto a quello previsto dall'articolo 16 della legge 689/1981 (cioè 16.666, un terzo della sanzione massima). Secondo quanto affermato da Mirella Mogavero, coordinatore generale avvocatura Inps, intervenuta giovedì 6 ottobre al Forum lavoro-fiscale organizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale dell’Ordine, l’importo potrà essere di 5mila euro.

Le indicazioni arrivate dall’istituto di previdenza aiutano a capire gli effetti del messaggio 3516/2022 del 27 settembre, contenente le nuove indicazioni sulla gestione delle sanzioni per mancato versamento dei contributi ante 2016, finora calcolate secondo l'articolo 16 della legge 689/1981 con la conseguente richiesta inviata agli interessati di versare 16.666 euro anche a fronte di irregolarità di poche decine di euro (si veda l’articolo «Sanzioni capestro per chi tralascia i solleciti dell'Inps sulle ritenute»). Il messaggio contiene anche un file excel da utilizzare per definire la sanzione secondo le nuove regole, ma di difficile valutazione perché richiede di calcolare caso per caso l’importo della stessa.

Secondo l’avvocato Mogavero, le violazioni devono essere suddivise in due grandi gruppi: quelle commesse fino al 2015 e quelle che si sono verificate successivamente.

Tutto ciò che è anteriore al 2016 deve beneficiare del principio generale secondo cui la legge – quando si applica retroattivamente - non può essere peggiorativa e deve essere previsto un regime transitorio agevolativo. A fronte di questa considerazione, e del fatto che gli illeciti sono per la gran parte di importi esigui, «l’istituto ha fatto uno sforzo di rideterminazione delle sanzioni, con una tendenziale proporzionalità, contenendole tutte nel minimo edittale». Di conseguenza «per effetto della rideterminazione in via di autotutela delle sanzioni amministrative applicate - si legge in un messaggio interno dell’Inps - gli avvocati dell’istituto procederanno senza indugio alla richiesta…agli uffici competenti, ove gli stessi non vi abbiano già provveduto, di rideterminazione dell’importo della sanzione secondo i nuovi parametri ed emissione, a cura della direzione di sede, di nuovo provvedimento sanzionatorio che annulli e sostituisca il precedente, oggetto dell’opposizione già proposta».

Mogavero, inoltre, ha affermato che, per tutti casi in cui pende un contenzioso, l’Inps darà la possibilità di pagare nei 60 giorni dalla prima udienza (se non ancora svolta) o dall’udienza di trattazione già fissata «5.000 a definizione sanatoria dell’illecito»; ciò dovrebbe avvenire con l’emissione di una nota di rideterminazione del dovuto. Sempre tramite messaggio interno Inps ha spiegato che, in caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare l’avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall’udienza, il giudizio potrà essere definito con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese.

È importante ricordare, ha sottolineato il legale dell’istituto di previdenza, che tutto questo non può trovare applicazione per le violazioni del secondo gruppo, relative al periodo dal 2016. Per esse, infatti, vale quanto previsto dalla norma generale (articolo 16 della legge 689/1981) anche se «è paradossale che tutto questo porti a somme superiori al minimo edittale». Soffermandosi ulteriormente sul punto, ha affermato che, con molta probabilità, l’Inps si adopererà per far si che la sanzione resti contenuta in un importo molto simile al minimo edittale, vale a dire 10.000 euro e che si sta valutando la possibilità di ammettere il pagamento rateale.

In conclusione, la narrazione sembra evidenziare una situazione in cui la legge ha delineato una possibilità di mitigare il regime sanzionatorio anche se le ordinanze-ingiunzione sono state emesse con importi elevati. Si tratta, inoltre, di capire quali sono i parametri (importi esigui) che consentiranno la rideterminazione della sanzione portandola al minino edittale, da cui deriva l’importo dovuto di 5.000 euro (50 % della sanzione) che l’Inps si appresta a chiedere a stralcio. E se la procedura riguarda anche i versamenti effettuati in ritard

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