Omessi versamenti «provati» nel modello 770
Ai fini del reato di omesso versamento delle ritenute, vale l’indicazione del 770 solo dal 22 ottobre 2015; per il passato, infatti, aveva rilevanza solo la prova, a carico dell’accusa, del rilascio delle certificazioni delle ritenute. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 10509 depositata ieri. Il legale rappresentante di una società veniva condannato dal Tribunale per il reato di omesso versamento delle ritenute, di cui all’articolo 10 bis del Dlgs 74/2000.
La pena era confermata, per quanto di interesse, anche dalla Corte di appello e il contribuente ricorreva così in Cassazione.
Tra i diversi motivi, lamentava un’insufficiente e illogica motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento costitutivo del reato. L’accusa era fondata, infatti, solo ed esclusivamente sulle risultanze del modello 770, ma alcuna verifica era stata eseguita sul materiale rilascio delle certificazioni attestati le ritenute di imposta.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che prima delle recenti modifiche, l’elemento costitutivo del reato previsto dall’articolo 10 bis del citato decreto, era rappresentato dall’avvenuto rilascio della certificazione delle ritenute operate.
La giurisprudenza aveva formato due indirizzi interpretativi: uno, minoritario e più datato nel tempo, riteneva che la prova della commissione del reato si potesse fornire anche soltanto mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie, tra cui assumeva rilievo anche la dichiarazione fiscale acquisita in atti, cosiddetto 770 (sentenze 1443/2013, 33187/2013).
Un altro indirizzo, invece, riteneva necessaria la prova del materiale rilascio ai sostituiti della certificazione, dalla quale risultassero le ritenute operate. Secondo tale orientamento, nessun illecito penale poteva sussistere se il soggetto, che aveva trattenuto le somme a titolo di imposta, pur non versandole, non le aveva certificate. Il 770 diveniva pertanto un mero indizio dell’avvenuto versamento delle retribuzioni, ma non poteva costituire elemento di prova del rilascio delle predette certificazioni (sentenze 6203/2014, 11335/2014).
In seguito alle modifiche al sistema sanzionatorio penale tributario (Dlgs 158/2015), l’articolo 10 bis prevede espressamente che il reato è configurabile se non sono versate le ritenute dovute in base alla dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
La Cassazione ha così rilevato che il legislatore ha voluto estendere la portata del reato anche alle ipotesi di omesso versamento derivante dalle somme risultanti dal 770. Ne consegue pertanto che, la nuova formulazione della norma, conferma che per il passato aveva rilievo solo ed esclusivamente il rilascio delle certificazioni, atteso che non era espressamente richiamato il modello dichiarativo. Nella specie, la Corte territoriale aveva contraddittoriamente ritenuto da un lato inidoneo il 770 presentato, dall’altro dimostrato di aver considerato solo le risultanze del predetto modello.
La Suprema corte ha altresì rilevato che la lacuna probatoria dell’accusa, non poteva essere superata dalla mancata contestazione dei fatti da parte dell’imputato. Il contribuente aveva lamentato la mancanza di prova sulla sussistenza dell’elemento costitutivo del reato, ma nel nostro ordinamento è espressamente previsto che l’onere probatorio gravi sulla pubblica accusa. Il giudice ha poi il compito di accertare la colpevolezza dell’imputato in base agli elementi forniti.
Cassazione, III sezione penale. sentenza 10509 del 3 marzo 2017