Controlli e liti

Operazioni fiscali Ue sospette, più tempo per le segnalazioni

Proroga di sei mesi per le comunicazioni dal 25 giugno 2018

di Valerio Vallefuoco

Il Mef il 30 giugno ha annunciato che avrebbe differito, a causa dell’emergenza Covid-19, il termine di comunicazione alle Entrate delle informazioni sui conti finanziari dei residenti esteri da parte degli intermediari finanziari. Il precedente termine per il reporting del 2019 scadeva proprio lo stesso giorno. Così il Mef dà seguito a quanto già approvato dal Consiglio Ue sul rinvio dell’entrata in vigore anche degli obblighi di segnalazione di operazioni fiscali sospette sempre a causa della crisi pandemica.

La normativa prorogata è la direttiva 2018/822 (DAC6) che amplia l’ambito di applicazione del meccanismo di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati Membri, includendovi le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di potenziale pianificazione fiscale aggressiva soggetti all’obbligo di notifica. La direttiva DAC6 rappresenta l’ultimo atto legislativo dell’iter di implementazione, a partire dalla direttiva 2011/16 (DAC1), del regime di trasparenza fiscale e finanziaria in ambito europeo. La DAC6 ben riflette il principale obiettivo dell’Ue, ossia quello di contrastare la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, al fine di tutelare gli interessi finanziari degli Stati Membri e dell’Unione e di aumentare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali. Con tale direttiva l’Unione Europea ha introdotto nuovi obblighi di compliance sia in capo agli intermediari che agli stessi contribuenti.

La necessità di una proroga era stata già segnalata dalle associazioni di categoria e da diversi operatori del settore (si veda il Sole 24 Ore del 1° maggio 2020 e NTplusfisco del 24 giugno 2020) che avevano evidenziato l’eccezionalità del momento e dei particolari sforzi già richiesti agli intermediari per aiutare le imprese a far fronte alla crisi anche per evitare una procedura di infrazione europea. Il Consiglio ha pertanto deciso di dare agli Stati Membri la facoltà di rinviare l’entrata in vigore di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa.

Sulla base della proposta, tutti gli Stati membri Ue avranno sei mesi supplementari per scambiare informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro. Analogamente, gli Stati membri avranno sei mesi supplementari per scambiare informazioni su alcuni accordi di pianificazione fiscale transfrontaliera. L’emendamento inciderà anche sullo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie Ue (DAC2) poiché è concessa una proroga di tre mesi agli Stati che potranno inviare i dati a fine settembre anziché fine giugno. Il Consiglio ha inoltre previsto la possibilità di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi, qualora l’evoluzione della pandemia non si risolva ovvero si aggravi.

Le proroghe però riguarderanno solo le scadenze degli obblighi di notifica e comunicazione. Per tutti gli operatori interessati dalla normativa che coincidono con tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio Ue l’inizio dell’applicazione della DAC6 rimarrà retroattiva. Infatti, gli intermediari e i contribuenti e i professionisti obbligati alla comunicazione delle operazioni fiscali sospette dovranno comunque trasmettere all’agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri implementati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020, anche se con le proroghe concesse.

Ci si interroga ora quali saranno i riflessi delle proroghe: sicuramente i contribuenti avranno più tempo per regolarizzare eventuali posizioni non dichiarate. E soprattutto ritorna attuale il dibattito sulla riapertura della voluntary disclosure.

LA SCHEDA / Categorie ed elementi distintivi

Elementi generici collegati al criterio del vantaggio principale

• Il vantaggio fiscale e le modalità con cui il meccanismo lo può garantire vengono mantenuti riservati e non divulgati;

• L'intermediario riceve una commissione parametrata al conseguimento di vantaggio fiscale del meccanismo e al suo ammontare.

Elementi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

• Acquisto di società in perdita per ridurre il proprio debito d'imposta;

• Conversione del reddito in capitale;

• Operazioni circolari che si traducono in un carosello di fondi.

Operazioni transfrontaliere

• Pagamenti transfrontalieri deducibili tra due o più imprese associate dove:

1. il destinatario è non residente;

2. il destinatario risiede in un paese non collaborativo ovvero che prevede una tassazione delle imprese prossima allo zero;

3. il pagamento non è tassato o beneficia di un regime agevolato nel paese di residenza del destinatario;

• Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione;

• È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale;

• Meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

Scambio automatico informazioni e titolarità

• Meccanismo che può compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa Ue o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi.

Prezzi di trasferimento

• Meccanismo che comporta l'uso di norme “porto sicuro” unilaterali;

• Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione;

• Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nei tre anni successivi al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT; del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

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