Imposte

Operazioni inesistenti a prova di fattura elettronica

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di Stefano Mazzocchi

L’introduzione della fatturazione elettronica può condurre ad alcune riflessioni positive:

—banalmente assisteremo a un notevole miglioramento, anche in termini di “standardizzazione”, del contenuto della fattura emessa/ricevuta;
—vi sarà la certezza dell’emissione e della ricezione del documento fiscale, sgombrando il panorama fiscale dall’annosa questione sulla autenticità e corrispondenza dei contenuti del documento emesso/ricevuto;
—un altro problema superato sarà quello della sincronizzazione temporale fra l’emissione e la ricezione della fattura;
—infine, si dovrebbe assistere nel tempo a una semplificazione (specie per i soggetti in contabilità semplificata) nella gestione fiscale della propria attività.

Con il nuovo obbligo, è molto probabile che cesseranno – o comunque saranno fortemente ridotte –le società cartiere “vere e proprie”, che avevano la funzione esclusiva di consentire deduzioni e detrazioni indebite senza che a monte esistessero organizzazioni aziendali o professionali per effettuare le prestazioni o le cessioni indicate nella fattura stessa.
In parallelo, potremmo assistere a un innalzamento della “qualità” delle operazioni inesistenti poste in essere. Avremo quindi tendenzialmente uno spostamento di imponibili da un soggetto economico a un altro dove la fattura elettronica conterrà molto probabilmente operazioni solo parzialmente esistenti od operazioni intervenute fra soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente partecipato alla fattispecie economica rappresentata in fattura. Il timore è quindi che anche nella piena operatività del nuovo obbligo si riproporranno le questioni sinora emerse con riguardo alle due declinazioni del fenomeno: inesistenza oggettiva e soggettiva.
Rispetto all’evoluzione della fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, è chiaro che questo fenomeno andrà a scomparire e sarà rimpiazzato dall’emissione di fatture dove la prestazione/cessione non si è mai realizzata, mentre è possibile che si assista in prospettiva a fenomeni di sovrafatturazione rispetto all’entità effettiva dell’operazione economica.
Altra considerazione è che andrà a scomparire il fenomeno delle fatture emesse e mai registrate dal cedente o dal prestatore. Anche se non va sottaciuto che, a dir la verità, tale fenomeno già risultava in lento e inesorabile contenimento per via dell’introduzione dell’elenco clienti-fornitori.
Relativamente, infine, alle operazioni soggettivamente inesistenti, si ritiene che tale fenomeno non risentirà dell’introduzione di tale obbligo. Anzi: è possibile che si abbia un incremento di questa patologia fiscale dovuta alla facilità di trasmissione/conservazione dei documenti fiscali poiché potrebbe accadere che il soggetto che emette il documento fiscale sia proprio colui che pone in essere la cessione o la prestazione ma che il cessionario o il committente non sia il soggetto a cui venga intestata successivamente la fattura.
Un’ultima riflessione conclusiva: l’elevata facilità di trasmissione/conservazione delle fatture elettroniche potrebbe portare all’inserimento di fatture elettroniche nelle contabilità degli operatori economici dove l’inerenza, specie passiva, del costo o dell’operazione potrebbe mancare del tutto o risultare particolarmente annacquata.

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