Otto, cinque e due per mille: dal 2023 la scelta viaggerà solo in digitale
Le schede con le opzioni saranno trasmesse dai sostituti d’imposta direttamente in via telematica all’agenzia delle Entrate
Otto, cinque e due per mille: con il Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni fiscali) la scelta della destinazione è solo digitale. Questa una delle novità che interviene sulle modalità di invio dei dati da parte dei sostituti d’imposta e che, nella sostanza, consentirà di agevolarli nel compito di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione del modello 730 (articolo 2 del Dl 73/2022).
Scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille
In via generale, va chiarito che, attraverso la compilazione della scheda da presentare in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere di destinare una propria quota dell’Irpef a specifiche finalità previste dalla legge. Vale a dire, ad esempio, l’8 per mille allo Stato per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario oppure a un’istituzione religiosa scelta, ad esempio, tra Chiesa cattolica, valdese o apostolica in Italia. Più ampia senz’altro la platea dei beneficiari del 5 per mille tenuto anche conto che, a partire dal 2022, la categoria degli «enti del volontariato» è stata sostituita con quella più ampia degli enti iscritti nel Registro unico del Terzo settore. Ristretto, invece, resta il novero degli enti destinatari del 2 per mille. In quest’ultimo trovano spazio solo i partiti politici, posto che l’inclusione anche delle associazioni culturali – prima riconosciuta nella legge di Stabilità 2016 e nel decreto Agosto 2021 – non è stata prorogata anche per il 2022.
Le regole per i sostituti fino al periodo d’imposta 2021
L’assetto previgente, che trova applicazione fino al 2021 prevedeva in capo al sostituito d’imposta l’obbligo di trasmettere – entro il termine di scadenza della presentazione del modello redditi (quest’anno, 30 novembre 2022) – le schede per la destinazione dell’8,5 e 2 per mille in buste chiuse a un ufficio postale o a un intermediario abilitato per il successivo inoltro (articoli 37 del Dlgs 241/97 e 17 del Dm 164/99). In alternativa, il contribuente ha la chance di provvedere direttamente attraverso i servizi telematici sul portale dell’agenzia delle Entrate.
Le nuove regole operative dal 2022
Diverso, invece, l’assetto delineato col Semplificazioni fiscali, che scatterà dal periodo d’imposta 2022 (ossia per i modelli 730/2023). Nella sostanza, le schede con le scelte per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef saranno trasmesse dai sostituti direttamente in via telematica all’agenzia delle Entrate. Le nuove regole, come si legge nella relazione illustrativa, andranno ad uniformare il trattamento sulle modalità di invio da parte di tutti gli operatori abilitati. Consentiranno cioè di superare l’anacronismo secondo il quale l’obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea di questa modulistica rimaneva esclusivamente in capo ai sostituti d’imposta. Diverso, infatti, era il processo previsto con gli altri due canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 – Caf e professionisti abilitati; portale dell’agenzia delle Entrate – ove la dematerializzazione del processo è già operativa.
A livello operativo, l’invio dei dati dovrà avvenire secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Anche le schede, così come copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione, dovranno poi essere conservate dai sostituti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione del modello.