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Pacchetti turistici, la lezione dimenticata della Corte di giustizia sull’Iva agevolata

La risoluzione 8/E/2021 non considera i precedenti della Corte di giustizia Ue

di Raffaele Rizzardi

Abbiamo già dato una sintetica notizia della risoluzione 8/E/2021 (si veda l’articolo di Benedetto Santacroce), nel cui titolo troviamo due elementi distintivi: le prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua e le prestazioni «complesse». Questa presa di posizione dell’amministrazione finanziaria suscita non poche perplessità da evidenziare, confidando in un necessario chiarimento.

Iniziamo dal tema del trasporto di passeggeri per vie d’acqua. Non esiste nessun motivo per cui questa modalità di trasporto debba avere un trattamento diverso da quello del trasporto su gomma con autobus (turistico), dove a nessuno è mai venuto in mente di ritenere che se l’impresa di trasporto mette a disposizione un accompagnatore o guida turistica la prestazione passi dal regime proprio del trasporto (quello su terra ad aliquota 10%) all’aliquota ordinaria, perché il prestatore fa qualcosa di più del mero spostamento del passeggero. Che si tratti di trasporto su gomma o su acqua non possono né devono esistere differenze.

La risoluzione cita un paio di sentenze della Corte di giustizia Ue, non specifiche (che invece come vedremo esistono), di cui una si occupa del pedaggio su una strada privata e l’altra della visita ad uno stadio con due prestazioni acquistabili separatamente.

Il punto più critico di questa risoluzione consiste nella definizione finale, ed in particolare laddove qualifica come «prestazione unica generica», ad aliquota ordinaria «il noleggio di imbarcazioni nei confronti esclusivamente di agenzia di viaggio o tour operator» anziché come prestazione di trasporto con l’aliquota propria.

Esattamente per questa fattispecie (su gomma anziché su acqua, ma non può essere questa la motivazione per un trattamento difforme) si è pronunciata la Corte di giustizia con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-557/11. L’attore di questa causa, l’imprenditrice polacca Maria Kozak, è la titolare di un’agenzia di viaggio, nella specie anche proprietaria degli autobus impiegati nelle sue prestazioni turistiche complesse (il «pacchetto turistico»). La signora Kozak aveva scorporato il corrispettivo per l’utilizzo dell’autobus, sul quale aveva calcolato l’aliquota ridotta del trasporto.

Dal punto di vista formale questa modalità era in palese contrasto con il regime dei tour operators (da noi l’articolo 74-ter legge Iva), nel quale ogni componente del pacchetto che l’agenzia acquista da terzi è tassata con l’aliquota propria della prestazione, mentre la differenza rispetto al prezzo complessivo, di regola il margine dell’agenzia, è soggetta ad Iva con l’aliquota ordinaria.

L’applicazione di questa regola avrebbe comportato l’aliquota ordinaria anche per il trasporto, in quanto la signora Kozak non lo acquistava da terzi. Ma la Corte ha deciso che questa componente del corrispettivo è soggetta all’aliquota propria del trasporto e non a quella ordinaria, anche nel caso in cui questo servizio sia reso dal tour operator, e quindi manchi una prestazione a diretto vantaggio dei viaggiatori resa da soggetti terzi rispetto all’agenzia.

È il caso anche di ricordare la sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2010, n. 31/10, che ha riconosciuto applicabile il regime dei tour operator – cioè ogni prestazione acquistata da terzi con la propria aliquota e non una generica prestazione ad aliquota ordinaria – per la vendita dei biglietti di ingresso all’Opera con la fornitura di una prestazione di viaggio.