Pace fiscale, ai debiti tributari si applica il criterio del costo ammortizzato
L’iscrizione nelle scritture contabili e conseguentemente in bilancio degli effetti della rottamazione ter o, più in generale, della pace fiscale, pone molteplici dubbi operativi sull’applicabilità ai debiti tributari del criterio del costo ammortizzato. In merito a tale interrogativo, la risposta affermativa appare d’obbligo, poiché lo stesso Oic di riferimento (n. 19) rinvia alla normativa civilistica, laddove si prescrive - articolo 2426, comma 1, n. 8, Codice civile - che il criterio in questione si applichi a tutti i debiti (ivi compresi - quindi - quelli tributari).
La questione dell’applicabilità del criterio del costo ammortizzato a questa tipologia di debiti, nell’ottica di iscrizione del beneficio della rottamazione ter o della pace fiscale, rileva anche sotto il profilo pratico. Relativamente alla rottamazione ter, è indubbio che:
1) il debito tributario viene ridimensionato per la cancellazione di sanzioni ed interessi;
2) la dilazione - a medio termine - concessa tramite la rottamazione, è il più delle volte, diversa e più lunga rispetto a quanto già iscritto in bilancio con un allungamento dei tempi di pagamento;
3) il tasso di interesse concesso dall’agevolazione è ridotto rispetto al tasso applicabile usualmente in presenza di una rateizzazione.
Rispetto alla pace fiscale, la nuova collocazione contabile dell’importo dovuto ai fini tributari - dal fondo per imposte alla voce di debito tributario - comporta l’applicabilità di quanto sopra riportato per la rottamazione, mutando completamente la classificazione della posta passiva nel bilancio.
Gli elementi che permettono l’idonea iscrizione iniziale di una passività al costo ammortizzato possono essere così riassunti:
a) innanzitutto è necessario individuare i costi accessori rispetto al debito tributario da iscrivere;
b) il secondo elemento da valutare è costituito dai costi di transazione da sostenere, riferibili direttamente ed inequivocabilmente, in questo caso, al debito rimodulato;
c) un ulteriore dato è costituito dal calcolo del tasso di interesse effettivo applicabile al debito nominale rilevato contabilmente che dovrà contenere, tra l’altro, anche i costi accessori di cui alla precedente lettera a).
Il combinato intervento di questi tre elementi, permette l’iscrizione del costo ammortizzato di un debito. In questo caso specifico, la peculiarità del debito tributario “rottamato” dovrà confrontarsi con alcune caratteristiche tipiche dell’ordinamento tributario: ci riferiamo, ad esempio, al tasso di interesse applicato sulla dilazione concessa piuttosto che all’aggio riconosciuto all’Agente della riscossione per il suo intervento. Quindi al fine di completare la rappresentazione, si intende nel prosieguo descrivere in dettaglio le peculiarità del calcolo del costo ammortizzato nel caso di specie.
Innanzitutto, è necessario fare una premessa ovvero comprendere se il debito tributario rottamato debba essere attualizzato o meno. La scelta, sulla base anche di quanto prescritto dai principi contabili nazionali (Oic 19), è strettamente connessa a due variabili:
1) da un lato il tasso di interesse della passività e se lo stesso sia diverso da quello usualmente applicabile dal mercato per operazioni simili o similari; 2) essendo il debito a medio termine, l’attualizzazione è necessaria se il fattore temporale del debito (tributario) si rivela un elemento rilevante per una corretta valutazione anche ai fini di una idonea rappresentazione in bilancio del debito stesso.
Riassumendo, si ritiene, in questo caso, che il raffronto debba essere effettuato fra il tasso applicato per le rateizzazioni ordinarie con quanto richiesto ai fini del perfezionamento della rottamazione. Si è quindi dell’opinione che avendo la rottamazione un tasso decisamente inferiore (2%) rispetto a quanto praticato ad esempio sui debiti fiscali rateizzati (3,01%) sia necessario effettuare l’attualizzazione.
Relativamente, invece, ai costi accessori (che riverberano i loro effetti sul calcolo del tasso di interesse effettivo), si ritiene che nel calcolo del costo ammortizzato debbano essere ricompresi l’aggio previsto per l’Agente della riscossione sui debiti fiscali oggetto di rottamazione.
Infine, così come definiti dall’Oic 19, i costi di transazione potrebbero essere riferiti ai costi per le consulenze tecniche o gestionali legate alla rimodulazione del debito tributario. Si ricorda per inciso che - come ricordato dall’Oic 19 al paragrafo 54 - le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata o in alternativa quelli elaborati per le micro imprese ex articolo 2435 ter del Codice civile non sono obbligate all’applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti iscritti in contabilità. Infine, una considerazione sul tema in questione: maggiore è il debito tributario, più rilevante sarà la necessità di una idonea rappresentazione contabile utilizzando il criterio del costo ammortizzato.