Padre e figlio conviventi possono ripartirsi le spese di ristrutturazione
La risposta è affermativa. Padre e figlio possono ripartirsi le spese e, quindi, la detrazione sulla base delle fatture intestate a l’uno e l’altro, o cointestate (50% se non indicato differente) e sulla base dell’indicazione del codice fiscale nei bonifici di pagamento. Il figlio deve essere convivente con il padre da prima dell’inizio dei lavori, mentre l’abilitazione urbanistica dei lavori (cila, scia), deve essere rilasciata al proprietario (il padre nel caso di specie). In particolare, la detrazione Irpef del 50% si applica anche in favore dei familiari conviventi coniuge, parente entro il terzo grado, compreso il figlio, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che sussista la situazione di convivenza (ad esempio, certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione e che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.
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