Imposte

Parco agrisolare, contributi cumulabili con gli altri incentivi

Firmato il decreto attuativo: risorse da 1,5 miliardi per gli anni 2022-2026. Impianti fotovoltaici da realizzare sui fabbricati rurali

di Francesco Giuseppe Carucci

Il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli ha firmato il 25 marzo scorso il decreto attuativo della misura «Parco agrisolare», nell’ambito del Pnrr, a cui sono destinate risorse da 1,5 miliardi per gli anni compresi tra il 2022 e il 2026. L’impegno era stato anticipato dal ministro in una lettera pubblicata sul Sole 24 Ore il 2 novembre scorso. I tempi risultano coerenti con la scadenza del 30 giugno 2022, cui la missiva fa pure riferimento, entro la quale il Mipaaf dovrà emanare il bando. Il 40% delle risorse è destinato ai progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’aiuto si traduce in un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili strumentali alle attività agricole e zootecniche, comprese le attività connesse e agrituristiche, nonché alle attività agroindustriali. Gli impianti devono essere finalizzati in prevalenza all’autoconsumo dell’energia. Al comparto della produzione primaria sono destinati 1,2 miliardi. La restante minima parte sarà fruibile dalle imprese che si occupano di trasformazione di prodotti agricoli e per incentivare misure di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili in capo alle aziende della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.

L’ambito soggettivo della misura è circoscritto agli imprenditori agricoli definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, anche costituiti in società agricole secondo le disposizioni del Dlgs 99/2004, alle cooperative agricole dedite alle attività di cui alla predetta norma civilistica, nonché a cooperative e loro consorzi considerati imprenditori agricoli in virtù dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001. La platea dei beneficiari contempla anche le imprese dell’agroindustria, ma per conoscere gli effettivi destinatari di questo comparto dovrà attendersi il bando con il quale saranno individuati i codici Ateco delle attività ammesse all’incentivo. Le cooperative di trasformazione di cui alla legge 240/1984 non sono menzionate tra i soggetti beneficiari, ma non è escluso che possano rientravi se esercenti attività che saranno individuate per l’agroindustria. Esclusi i produttori agricoli in regime di esonero Iva previsto dall’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972.

Gli immobili sui quali realizzare gli impianti sono i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993 che siano pertanto accatastati nella categoria D/10 o, se in diversa categoria, risultanti in possesso dell’annotazione del requisito di ruralità negli atti del catasto. Le attività agroindustriali potrebbero essere svolte però in altri immobili. Gli attesi codici Ateco saranno di ausilio anche al fine della corretta individuazione dei fabbricati sui quali realizzare gli impianti agevolabili.

In linea con la circolare 33/2021 della Ragioneria generale dello Stato, gli aiuti sono cumulabili non solo con alti aiuti di Stato e de minimis, ma con qualsiasi incentivo pubblico, purché il cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non ecceda il costo sostenuto per ciascun tipo di intervento.

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