Partecipazioni degli enti locali, il metodo del patrimonio netto ammette alternative
Enti locali al banco di prova della valutazione delle partecipazioni in società/enti/istituzioni controllati o partecipati.
Doppia alternativa al metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni degli enti locali: a prevederla è il decreto Mef del 29 agosto 2018 che ha aggiornato il principio contabile applicato 4/3 allegato al Dlgs 118/2011 (concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria), apportando modifiche relativamente alla valutazione delle partecipazioni in società/ enti/istituzioni controllati o partecipati.
E per la prossima scadenza del bilancio consolidato degli enti locali, al criterio del patrimonio netto dovranno necessariamente uniformarsi anche tutti i componenti del gruppo amministrazione pubblica.
L’aggiornamento introdotto dal decreto sancisce l’obbligatorietà, per gli enti soci partecipanti, dell’applicazione del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni azionarie in società controllate e partecipate.
Gli scenari, in sede di rilevazione annuale delle scritture di assestamento, possono pertanto essere differenti a seconda che emerga una differenza positiva rispetto al costo di acquisto della partecipazione (che comporta la rilevazione della svalutazione a riduzione del valore della partecipazione oppure imputazione della variazione a una riserva del patrimonio netto indisponibile, appositamente vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio netto) o emerga una differenza negativa (con imputazione della differenza a incremento del valore della partecipazione e, in contropartita, l’incremento della voce di patrimonio netto «altre riserve indisponibili»).
L’ente socio, però, si potrebbe trovare in difficoltà nell’applicazione pedissequa del principio nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto della realtà controllata/partecipata (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione): ecco, quindi, le due possibili opzioni alternative introdotte dal decreto Mef ovvero il criterio del costo di acquisto o il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.
L’ente ha così la facoltà di optare per il criterio del costo di acquisto oppure per il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente e, nell’ipotesi in cui non sia neppure possibile adottare quest’ultimo criterio, per l’impossibilità di acquisire il relativo bilancio o rendiconto della partecipata, allora deve necessariamente iscrivere le partecipazioni al costo di acquisto.
In presenza di partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita e per le quali pertanto è impossibile applicare il criterio del costo, quale ultima ratio, vale il metodo del «valore del patrimonio netto dell’esercizio in cui è stata effettuata la prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo».
Metodo del patrimonio netto e opzioni alternative valgono analogamente per le partecipazioni non azionarie (partecipazioni in enti/istituzioni, pubblici e/o privati, controllati e partecipati): il principio, in tal caso prevede che l’ente locale socio fornisca evidenza anche delle partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse e di enti che non hanno valore di liquidazione rappresentandole tra le immobilizzazioni finanziarie e, in contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, iscrivendo il vincolo in una riserva non disponibile del netto patrimoniale.
Per approfondire: Enti locali: le possibili alternative per la valutazione delle partecipazioni, in Norme & Tributi Mese 6/2019