Imposte

Partecipazioni qualificate, tassazione al 26% per le plusvalenze realizzate dal 2019

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di Giacomo Albano


Dagli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 e dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 i soci con partecipazioni qualificate si vedranno applicare l’imposta sostitutiva del 26% in luogo della tassazione parziale con applicazione dell’Irpef. Il documento di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e della Fondazione nazionale commercialisti diffuso ieri ( clicca qui per consultarlo ) si sofferma sulle novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 in materia di tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate, evidenziando gli effetti e la decorrenza del nuovo regime.

Nel documento si sottolinea che mentre le plusvalenze ricadono nel nuovo regime a partire da quelle realizzate dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione, per i dividendi è stata prevista una speciale disciplina transitoria, finalizzata a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

A tal fine è stato previsto che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole vigenti nell’esercizio di formazione degli utili stessi, ovvero una quota di imponibilità pari a:
•40% per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2007;
•49,72% per gli utili prodotti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2016;
•58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018, indipendentemente dalla delibera, in virtù del venir meno della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, il carico impositivo complessivo gravante sulla società e sui soci sarà del 43,8%, pari alla somma della ritenuta di 19,8 in capo al socio (26% di 76) e dell’Ires in capo alla società di 24, rapportata all’utile di 100.

Il documento evidenzia che, letteralmente, gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018, ma la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, ossia anteriormente al periodo previsto per il regime transitorio, resterebbero assoggettati alla nuova disciplina. In tal modo, tuttavia, si finirebbe per penalizzare impropriamente quei soci a cui vengono distribuiti utili deliberati ancor prima dell’entrata in vigore delle novità, conclusione non conforme a un’interpretazione sistematica.

Per quanto concerne i capital gain, a partire dal 2019 i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica e indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze.

Ciò vale sia nell’ambito del regime dichiarativo che nel risparmio amministrato che diventa applicabile, previa opzione, anche alle cessioni di partecipazioni qualificate. Si potranno così compensare le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate con plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e viceversa,
In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, un dubbio che si pone riguarda la possibilità di compensazione tra le plusvalenze (da partecipazioni qualificate e non) realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 con le minusvalenze da partecipazioni non qualificate eventualmente realizzate nei periodi d’imposta precedenti, ancora non utilizzate che sono state portate in avanti.

Secondo i commercialisti, non essendovi disposizioni specifiche sul punto, tale compensazione dovrebbe essere possibile. Pertanto, un soggetto che presenta, ad esempio, eccedenze di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate che si sono formate nel 2017, dovrebbe poterle utilizzarle per compensare plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nel 2019.

Cndcec-Fnc, documento sulla tassazione dei redditi da partecipazioni qualificate

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