Patent box indiretto senza «sì» dell’Agenzia
Tra i principali effetti della costituzione di una Ip company c’è la possibilità di usufruire del Patent box, applicabile in due modalità distinte:
- la prima è quella “classica” che prevede la possibilità di fruire dell’agevolazione qualora l’intangibile sia utilizzato direttamente dalla società richiedente;
- la seconda, invece, è denominata “indiretta”, e si verifica quando una Ip company concede in uso (o comunque conclude accordi che hanno questa finalità) l’intangibile a terzi o a soggetti del proprio gruppo.
In quest’ultimo caso, l’efficacia dell’agevolazione non è subordinata all’accordo preventivo con l’agenzia delle Entrate, che è solo facoltativo (e quindi attivabile su richiesta del contribuente). Questa possibilità rappresenta un incentivo a effettuare operazioni straordinarie finalizzate alla costituzione di Ip company al cui interno vi siano gli intangibili da concedere poi in uso alla stessa società da cui provengono i beni. In genere, alla newco Ip verrà riconosciuta una royalty sull’utilizzo, che costituirà la base per determinare l’agevolazione.
La questione è stata affrontata dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 28/E del 9 marzo scorso, che ha ribadito i crismi affinché la Ip company possa ottenere l’agevolazione con l’impiego del Patent box indiretto. La newco - oltre a divenire legittima proprietaria dell’intangibile - dovrà, «in osservanza al principio Ocse del nexus approach, svolgere effettivamente un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene stesso». Questo aspetto è importante poiché nel caso di costituzione di una newco come “costola” di una precedente società non sarà sufficiente il mero passaggio dei singoli beni immateriali ma dovranno essere allocate nella newco Ip anche le risorse materiali e umane per «l’implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione» dell’intangibile trasferito.
Per usufruire delle agevolazioni concesse alle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale previste dagli articoli 173 e 176 del Tuir (Dpr 917/1986) si renderà indispensabile che oltre all’intangibile siano conferiti o scissi nella newco anche quegli elementi materiali e finanziari che consentano di affermare che siamo in presenza di una unit business, organizzata in forma di ramo d’azienda. Tra le operazioni straordinarie che danno luogo a una struttura organizzata ci sono, ad esempio, il conferimento di ramo d’azienda in una newco o la scissione societaria con la contestuale costituzione di una Ip company.
In alternativa è possibile il trasferimento o il conferimento del singolo bene immateriale ma in questo caso fiscalmente si porranno due questioni sensibili: da un lato, la valorizzazione dell’intangibile nel trasferimento con possibili rettifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, la conseguente necessità (per usufruire delle agevolazioni riconducibili al piano Industria 4.0) di dotare la newco di risorse economiche e finanziarie sufficienti per rispettare il principio del nexus approach.