Imposte

Patent box, in salvo le opzioni fino al periodo d’imposta 2020

La superdeduzione del 110% esclude marchi e know howCritiche dalle imprese

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di Luca Gaiani

Super deduzione del 110% per le spese di ricerca e sviluppo su beni immateriali, ma senza considerare i marchi e il know how. Per la ricerca propedeutica alla registrazione di un intangibile, diventa possibile recuperare le spese sostenute negli otto anni precedenti all’ottenimento della privativa industriale. Sono queste le principali correzioni al regime agevolato dei beni immateriali previste dall’emendamento del Governo alla legge di Bilancio 2022 approvato in commissione Bilancio al Senato e fortemente criticato dalle imprese (si veda «Il Sole-24 Ore» del 18 dicembre).

Il maxi emendamento governativo alla legge di bilancio corregge in diversi punti l’articolo 6 del Dl 146/2021 da pochi giorni convertito in legge. È confermata la eliminazione del patent box, ma si riscrive la decorrenza stabilendo in modo chiaro che l’abrogazione scatta dalle opzioni riferite a periodi quinquennali che partono dall’esercizio in corso al 22 ottobre 2021 e non si estende invece a quelle decorrenti (o rinnovate) dal periodo di imposta 2020, anche se comunicate dopo quest’ultima data.

La super deduzione introdotta dal decreto fisco lavoro viene modificata sia nell’ambito oggettivo che in quello applicativo. Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili le spese di ricerca e sviluppo riguardanti solamente tre tipologie di beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli. Scompare l’incentivo per i marchi (già eliminati dal patent a partire dal 2019, ma rientrati nella agevolazione del decreto fisco-lavoro) e per il know-how (intangibile per il quale molte imprese si sono avvalse del patent box e stanno tuttora negoziando i ruling con le Entrate). La misura dell’incentivo sale dall’originario 90% al 110%: ogni 1.000 euro di spese agevolabili, l’impresa ne dedurrà 2.100 di cui 1.100 in dichiarazione, con un risparmio effettivo (Ires e Irap) pari a 307 euro (30,7% della spesa).

Per chi svolge attività di ricerca e sviluppo preventive, che sono finalizzate alla successiva creazione di un intangibile oggetto di registrazione (software, brevetti e disegni e modelli), è consentito sottoporre a super deduzione 110%, a partire dall’anno dell’ottenimento della privativa industriale, tutte le spese sostenute negli otto anni precedenti. La relazione tecnica chiarisce che questa super deduzione “postuma” opera già nel 2021 (intangibili brevettati in tale anno) con riguardo a spese sostenute nell’ottavo anno precedente (2013).

Un’altra novità rispetto al regime introdotto dal Dl 146, che renderà più appetibile la super deduzione, riguarda il divieto di cumulo con il tax credit R&S, che viene cancellato. Nel calcolo del beneficio effettivo, pertanto, non si dovrà più sottrarre (dal 30,7% che si è detto) ciò che veniva perso in termini di credito di imposta.

Per il resto, vengono confermate le disposizioni del decreto fisco-lavoro: il nuovo meccanismo è opzionale, ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. Chi ha in corso patent box e non ha ancora sottoscritto il ruling con le Entrate potrà decidere di transitare nel nuovo regime. La legge di bilancio non chiarisce uno delle criticità più rilevanti di questa disposizione (Assonime, circolare 30/2021). I patent riguardano (anche) periodi anteriori al 2021, mentre il nuovo regime della super deduzione si applica solo per i costi sostenuti da quest’ultimo anno (salvo il recapture di cui si è detto). Ciò fa sì che, con il transito, si abbandona un’agevolazione che copre 5 anni (ad esempio 2018-2022) per adottare una super deduzione che riguarda solo in parte l’arco temporale del regime rinunciato (2021-2022).

Le modifiche rispetto al decreto fisco lavoro

LA DECORRENZA

Addio solo dal 2021

L’emendamento alla legge di bilancio 2022 conferma l’abrogazione del patent box, ma corregge la decorrenza indicata nel Dl fisco lavoro. Il regime viene cancellato a partire dalle opzioni che partono dall’esercizio 2021 (quinquennio 2021-2025), mentre restano valide quelle del quinquennio 2020-2024 anche se esercitate dopo il 22 ottobre 2021. Chi non ha compilato il quadro OP di Redditi 2021 per comunicare l’avvio o il rinnovo dall’esercizio 2020, potrà presentare un’integrativa nei 90 giorni dalla scadenza.

LA MAGGIORAZIONE

Super deduzione al 110%

La maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo passa dal 90% al 110%, con un beneficio effettivo che si colloca ora sul 30,7% di quanto speso, ma viene limitata a tre sole categorie di intangibili agevolati: software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli. Escono dunque dal nuovo regime i costi riguardanti i marchi e il know-how. Il know-how, in particolare, non potrà più usufruire del patent box (regime nel quale era molto gettonato) e neppure della super deduzione 110 per cento.

SUPERATO IL DIVIETO

Cumulo con tax credit R&S

Scompare il divieto di cumulo tra la super deduzione e il credito di imposta R&S previsto dalla legge 160/2019 in precedenza previsto per le stesse tipologie di costi. Il beneficio del 30,7% non va dunque rettificato e risulta dunque effettivo. Se i costi di ricerca sono sostenuti in vista della creazione di un bene immateriale agevolato, la super deduzione del 110% parte dall’anno di ottenimento del titolo di privativa industriale e consente di recuperare gli oneri relativi fino all’ottavo esercizio precedente (nel 2021 fino al 2013).

CONVENIENZA RIDOTTA

Transito nel nuovo regime

I patent box avviati o rinnovati, relativamente ai quali non si è ancora sottoscritto l’accordo preventivo con le Entrate, possono essere sostituiti dall’opzione per la super deduzione. Con l’uscita dal patent box, vengono però abbandonati regimi che coprono anche anni precedenti il 2021, mentre il nuovo meccanismo in cui si entra riguarda solamente i costi sostenuti dal 2021 in avanti. Conseguentemente, questo transito risulterà generalmente poco conveniente salvo casi particolari.

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