Pec da indirizzi locali dell’agente di riscossione: notifiche ancora in bilico
La Cgt Liguria 923/2/2022 non segue la Cassazione: fuori dagli elenchi l’email della sede ligure
Non sembra destinato a sopirsi il dibattito giurisprudenziale riguardante la notifica via Pec proveniente da indirizzi non ufficiali. Nonostante – anche di recente – la Cassazione si sia dimostrata di diverso avviso, la Cgt Liguria 923/2/2022 depositata alla fine dello scorso anno (presidente Caputo, relatore Ponte) ha dichiarato inesistenti le notifiche di numerose cartelle provenienti da un indirizzo diverso da protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Si ricorda che, già da alcuni mesi, all’interno dell’Indice della pubblica amministrazione (Ipa) sono stati inseriti anche gli indirizzi “locali” dell’agente di riscossione. Tuttavia la corte ligure sembra avere posto attenzione sull’unico domicilio digitale dell’ente, quello nazionale appunto , dichiarando inesistente la notifica proveniente da indirizzi diversi come quello regionale dell’ente in questione.
La vicenda si intreccia con quella degli estratti di ruolo (articolo 12, comma 4-bis, Dpr 602/73) e trae origine dall’impugnazione, da parte di una società che era stata esclusa da una serie di gare di appalto, di ben nove cartelle conosciute per il tramite dei documenti rilasciati dall’ente riscossore.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso, ma la società aveva proposto appello, insistendo per l’inesistenza – oltre che per la nullità – delle notifiche.
La corte di secondo grado, accogliendo il ricorso, ha ricordato che l’elencazione degli indirizzi Pec all’interno dei pubblici registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto notificante. Diversamente, il messaggio Pec difetta di un requisito indispensabile e non consente al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto senza correre il rischio di essere attaccato da un malware (Cassazione 3093/2020).
Gli unici indirizzi ammessi, prosegue la sentenza, sono quelli presenti su Ini-pec, Ipa e Reginde; pertanto, la notifica avvenuta dagli indirizzi regionali della Liguria (nel caso specifico notifica.liguria@cert.equitaliariscossione.it e notifica.acc.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it) è stata dichiarata nulla.
Tuttavia sul punto la Cassazione si è già espressa di diverso avviso: con ordinanza n. 982/2023, in un caso analogo, ha sottolineato che la notifica della cartella proveniente da un indirizzo locale ha comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto; al contempo, che una maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, ma non anche del mittente.