Diritto

Pegno non possessorio, al via le domande al registro delle Entrate

È in funzione il servizio web dell’Agenzia per inviare le richieste di iscrizione: la formalità consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali

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di Angelo Busani

È in funzione il servizio web dell’agenzia delle Entrate per compilare e inviare le domande di iscrizione del pegno non possessorio nell’apposito Registro informatico tenuto dalla stessa Agenzia: la formalità consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno (con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo) potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione del pegno si deve eseguire in forza di un atto pubblico, di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di un contratto sottoscritto digitalmente o di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Ai sensi del dm Economia e Giustizia n. 114 del 25 maggio 2021 e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120760 del 5 aprile 2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità nel Registro dei pegni e per le relative certificazioni e copie sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Da ultimo, il 14 giugno 2023:

- con la risoluzione n. 26/E è stato stabilito che, in caso di versamenti insufficienti o di mancati addebiti, la occorrente regolarizzazione può essere effettuata pagando le somme dovute tramite modello F24;

- con il provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 212883/2023 è stata stabilita l’istituzione del codice negozio “5000”, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio.

Il pegno non possessorio è una rilevante innovazione nel mondo delle garanzie delle operazioni di finanziamento alle imprese: a differenza del pegno “tradizionale”, non vi è lo spossessamento del bene gravato dal pegno; inoltre, oggetto di pegno non possessorio può essere un amplissimo perimetro di beni: in sostanza, tutti i prodotti e strumenti inerenti all’attività di impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari) fatta eccezione per i beni mobili registrati.

Altra rilevante caratteristica è la rotatività della garanzia: salvo diversa pattuizione, il datore del pegno è autorizzato a trasformare o alienare i beni sottoposti a pegno con la conseguenza che la garanzia si trasferisce, rispettivamente, sul bene risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

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