Pensione al Sud, bonus a prova di trasferimento
La flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud si applica anche in caso di trasferimento in un Comune diverso da quello di prima residenza purché con popolazione fino a 20mila abitanti. È uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate con il provvedimento di ieri che disciplina le modalità applicative del regime previsto dal nuovo articolo 24-ter del Tuir.
A partire dal periodo di imposta 2019 le persone fisiche non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera hanno la facoltà di optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero (non solo sulle pensioni) in alternativa alla tassazione ordinaria. Ciò a condizione che trasferiscano la propria residenza fiscale in uno dei Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20mila abitanti. I pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute fuori dall’Italia e sono esenti dall’Ivie e dall’Ivafe.
Il provvedimento chiarisce che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale. L’opzione è valida per i cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace. In dichiarazione, il pensionato dovrà indicare: lo status di non residente in Italia per almeno i 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione estera, con cui deve essere in vigore un accordo di cooperazione in materia fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza; gli Stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione ai redditi ivi prodotti (nel qual caso spetta il credito per le imposte estere); lo Stato del soggetto estero che eroga la pensione e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta del 7%.
Per stabilire il numero di abitanti del Comune in cui il pensionato si trasferisce occorrerà riferirsi ai dati Istat al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di validità dell’opzione. Peraltro, l’opzione rimane efficace anche se successivamente il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune purché il numero di abitanti sia sotto il predetto limite. Definite anche le modalità di revoca (libera in tutto l’arco temporale) e le cause di decadenza dell’opzione in caso di mancato versamento dell’imposta e trasferimento della residenza in un Comune con più di 20mila abitanti o nuovamente all’estero.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 167878/2019