Imposte

Per le agevolazioni basta l’attestazione di origine

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di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Da oggi per le esportazioni di merci Ue in Giappone è più facile applicare l’Accordo di libero scambio (Als Giappone-Ue, in vigore dal 1° febbraio) con riduzione dei dazi, a seguito di una procedura semplificata. Per ridurre le criticità del primo periodo di attivazione, le parti hanno condiviso una serie di semplificazioni e chiarimenti. È un tema molto rilevante per gli esportatori Ue.

Con l’Als, infatti, le parti hanno posto in essere un sistema altamente agevolato di scambi, prevedendo in forma graduale importanti riduzioni daziarie per i prodotti importati in ciascuno dei due sistemi. L’Als, denominato Jefta (Japan-Ue Free Trade Agreement), si fonda sul concetto di origine preferenziale: le merci originarie di una parte sono ammesse dall’altra in via preferenziale. Ma questo status speciale è legato a obblighi applicativi formali, tra cui l’iscrizione al sistema di registrazione Rex da parte degli esportatori e l’individuazione delle regole di origine applicate ai prodotti venduti, per stabilirne il carattere originario preferenziale.

Queste regole, nel primo semestre di vigenza, sono state applicate in modo non omogeneo e tendenzialmente restrittivo, soprattutto in Giappone, causando serie difficoltà agli operatori europei. Ma la Commissione Ue e i competenti organi del Giappone hanno rapidamente deciso di sedersi al tavolo per puntualizzare e risolvere almeno parte delle tematiche ancora aperte, delle quali l’agenzia delle Dogane ha dato notizia con la nota 93087/19.

Sono state concordate azioni per garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici, delle disposizioni contenute nell’Als, assumendo reciproci impegni.

Quanto al Giappone, si è concordato che da oggi si applica una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine deve essere considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto, le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all’importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell’attestazione citata né potranno obbligare a dichiarare le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Questo è un tema molto sentito e che ha creato non poche difficoltò, rappresentate anche dagli stakeholder e dalle associazoni di categoria ed industriali. Ma ora ha trovato una soluzione immediata, anche se interlocutoria.

Dal 1° dicembre, infatti, entrerà in vigore la piena procedura semplificata, le cui specifiche tecniche, osservano le Dogane, «non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l’inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all’attestazione dell’origine».

Quanto all’Ue, la Commissione ha assunto l’impegno di chiarire alcuni ulteriori aspetti critici, come il fatto che una dichiarazione sull’origine possa riguardare più spedizioni; che essa è valida anche se non riporta la firma dell’esportatore o il timbro della ditta; che la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della «conoscenza dell’importatore», a prova sostanzialmente libera.

Inoltre, le parti hanno condiviso che l’attestazione dell’origine può essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura.

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