Per le agevolazioni prima casa non si devono possedere immobili nello stesso comune
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (voce n. 21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972 o articolo 1, Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare, l’immobile deve essere ubicato: nel comune di residenza dell’acquirente ovvero nel comune in cui, entro 18 mesi, l’acquirente stabilirà la propria residenza. Nel caso di specie, se la casa posseduta e concessa in comodato è situata nello stesso comune in cui si acquista, le agevolazioni prima casa non competono (si applica l’Iva al 10% o il registro al 9%, voce n. 127 undecies, Tabella A, parte III, Dpr 633/1972, articolo 1 Tariffa Dpr 131/1986 ). Viceversa, le agevolazioni si applicano se la casa posseduta è situata in comune diverso e la stessa non ha fruito, in sede di acquisto, delle agevolazioni prima casa.
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