L'esperto rispondeFinanza

Per i beni acquistati per essere noleggiati ai clienti l’accesso al bonus Sud dipende dal contratto

Fotocopiatori altamente tecnologici

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di Stefano Mazzocchi

La domanda

Una start up, nell’ambito della propria attività d’impresa, acquista macchine per ufficio in particolari fotocopiatori altamente tecnologici esclusivamente per noleggiarli a clienti. Si chiede se l’investimento effettuato per l’acquisto delle macchine per ufficio destinate al noleggio possa fruire del credito d’imposta investimenti sud del 45% nonché del credito del 10%, legge 178/2020?
M. L. – Avellino

In materia, si ritengono validi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 24 ottobre 2002, n. 332, emanata con riferimento al credito d’imposta introdotto dall’articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria per il 2001) per gli investimenti in zone svantaggiate. In quell’occasione, il Fisco precisò che occorre innanzitutto qualificare correttamente il contratto stipulato nella fattispecie. Qualora si sia in presenza di un contratto con il quale viene ceduto il mero godimento dei relativi beni mobili e non è, invece, pattuita la prestazione di un servizio, non si può affermare che la società istante, all’atto dell'acquisto, destini tali beni ad una sua «struttura produttiva», come richiesto dall’agevolazione in commento: l’accordo sarebbe infatti riconducibile ad un contratto di locazione. Pertanto, l’investimento è escluso dal credito d’imposta in esame. La misura spetta invece se si tratta di un vero e proprio contratto di noleggio, nel quale «il noleggiante, senza attribuire al noleggiatore il godimento della cosa mobile, si obbliga a compiere con questa, mediante l’opera propria od altrui, determinate attività a favore della controparte ed il rischio delle attività compiute è, quindi, a suo carico in quanto la cosa resta nella sua sfera di disponibilità e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore». Al contrario, nel contratto di locazione di cose mobili «quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell’ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa» (Cassazione 29 agosto 1997, n. 8248).

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