Per chi svolge più attività il limite dei ricavi per restare nel forfait è quello più elevato
L’articolo 1, comma 55 della legge 190/2014 stabilisce che, in caso di esercizio contemporaneo di più attività ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi si assume il limite più elevato, a nulla rilevando quale sia l’attività prevalente effettivamente esercitata.
Nell’ipotesi in cui le attività esercitate siano riconducibili a diverse categorie di redditività, il contribuente deve compilare nella sezione II del quadro LM del modello Unico due distinti righi (da LM22 a LM30) per le attività rientranti in ciascun gruppo, indicando in colonna 1 il relativo codice Ateco, in colonna 4 l’ammontare dei corrispettivi riguardanti l’attività e in colonna 5 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2.
L’impostazione descritta consente, in sostanza, di effettuare un calcolo diversificato (in funzione dei ricavi effettivi delle due attività, tenendo conto dei rispettivi coefficienti di redditività) per poi arrivare a un imponibile unico sul quale applicare l’imposta sostitutiva.
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