Per detrarre l’affitto dello studente fuori sede serve la quietanza di pagamento
Nei documenti di prassi (confronta, circolare 7/E/2018) l’agenzia delle Entrate, in relazione alla documentazione da conservare per giustificare la fruizione della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettere i- sexies) e i-sexies.01), del Tuir, Dpr 917/1986, chiede di conservare quanto segue:
• copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
• autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge;
• quietanze di pagamento.
Poiché il termine “quietanza” sta ad indicare la dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento dal debitore, è consigliabile che quest’ultimo – in forza dell’articolo 1199 del Codice civile (“diritto del debitore alla quietanza”) – chieda al locatore di rilasciare la quietanza di pagamento (magari un’unica quietanza dalla quale si evinca che nell’anno X sono stati pagati canoni di locazione per un importo Y) che per importi superiori a 77,47 euro è da assoggettare ad imposta di bollo da 2 euro (confronta, articolo 13 della Tariffa , parte I, allegata al Dpr 642/1972).
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