Per i familiari coadiuvanti stesso trattamento fiscale del titolare
I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i familiari partecipano attivamente. Questa (apprezzabile) norma interpretativa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 705, della legge 145/2008).
Il legislatore ha quindi attribuito la stessa dignità del titolare ai coadiuvanti della famiglia coltivatrice e questa assimilazione ha effetti sia per la esenzione da Imu per i terreni posseduti e coltivati, sia per l’agevolazione in materia di imposta di registro e catastale, previste in misura fissa, in caso di acquisto di terreni agricoli.
La posizione dei coadiuvanti familiari in agricoltura può essere risolta anche ai fini delle imposte dirette mediante l’enunciazione dell’impresa familiare in base all’articolo 5 del Dpr 917/86. Infatti accade spesso che i famigliari coadiuvanti della impresa agricola individuale, quindi con partita Iva intestata al «capofamiglia», non presentano nemmeno la dichiarazione dei redditi non essendo titolari di redditi fondiari dei terreni. Infatti essendo il reddito delle imprese agricole di natura fondiaria esso viene dichiarato dal titolare del diritto reale per quanto riguarda il reddito dominicale e dal titolare della impresa agricola relativamente al reddito agrario. Non è bene che i coadiuvanti non presentino, seppur legalmente , la denuncia dei redditi in quanto sino facile bersaglio ad esempio in materia di accertamento sintetico con le ovvie difficoltà a dimostrare al fisco eventuali propri investimenti.
L’attribuzione di una quota di reddito agrario ai familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, deve essere preceduta dalla enunciazione della impresa familiare mediante scrittura privata autenticata da un notaio da stipularsi prima dell’inizio del periodo di imposta. In tale atto il titolare della impresa agricola individuale dichiara che i propri familiari, indicandovi le generalità, collaborano nella impresa in modo continuativo e prevalente.
Le istruzioni della dichiarazione dei redditi (appendice) spiegano le modalità di dichiarazione del reddito agrario nel senso che il titolare riporta nel quadro RA la quota a lui spettante (minimo 51%) e riporta nel quadro RS la quota spettante ai propri familiare che nel complesso non può superare il 49% del reddito agrario; nel quadro viene richiesta l’attestazione che le quote di reddito sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Il familiare a sua volta dichiara la propria quota di reddito nel quadro RH. Così facendo il familiare presenta una propria dichiarazione dei redditi che ancorché la quota di reddito catastale dichiarato sia modesta è comunque utile per dimostrare la propria posizione sotto il profilo fiscale.
Si ricorda che per il triennio 2017/2019 i redditi dei terreni dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionale iscritti all’Inps, vengono dichiarati ma non concorrono a formare la base imponibile.
Peraltro la enunciazione della impresa familiare attribuisce formalmente il riconoscimento ai collaboratori familiari di lavorare nella impresa e quindi di conseguire i diritti sugli utili ed incrementi in base all’articolo 230-bis del Codice civile.