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Per l’apicoltore i corsi ai clienti non sono reddito agrario

Un apicoltore in regime di esonero, codice Ateco 01.49.30, intende dedicarsi anche alla coltivazione di olive, codice Ateco 01.26.00. I proventi di questa ulteriore attività concorrono al limite dei 7.000 euro per la permanenza nel regime di esonero? Ai fini Irpef vale la tassazione su rendita catastale (si specifica che i terreni sono condotti in affitto) o si applica un regime di tassazione diverso? L'apicoltore, prima ancora di attivare il codice Ateco relativo alla coltivazione delle olive, intende organizzare un corso sulla potatura e gestione degli oliveti associato ed utilizzo delle api come indicatore dello stato di salute dell'oliveto, per il quale sarà incaricato un docente. I proventi del corso saranno in parte utilizzati per remunerare il docente e in parte guadagno per l'apicoltore. L'apicoltore dovrà rilasciare una ricevuta non telematica per le quote di partecipazione? Come dovrà tassare tale provento ai fini Iva e Irpef?

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di Gian Paolo Tosoni

La domanda

Un apicoltore in regime di esonero, codice Ateco 01.49.30, intende dedicarsi anche alla coltivazione di olive, codice Ateco 01.26.00. I proventi di questa ulteriore attività concorrono al limite dei 7.000 euro per la permanenza nel regime di esonero? Ai fini Irpef vale la tassazione su rendita catastale (si specifica che i terreni sono condotti in affitto) o si applica un regime di tassazione diverso? L'apicoltore, prima ancora di attivare il codice Ateco relativo alla coltivazione delle olive, intende organizzare un corso sulla potatura e gestione degli oliveti associato ed utilizzo delle api come indicatore dello stato di salute dell'oliveto, per il quale sarà incaricato un docente. I proventi del corso saranno in parte utilizzati per remunerare il docente e in parte guadagno per l'apicoltore. L'apicoltore dovrà rilasciare una ricevuta non telematica per le quote di partecipazione? Come dovrà tassare tale provento ai fini Iva e Irpef?

Sia l'attività di apicoltura sia l'attività di coltivazione di olive rientrano fra le attività agricole comprese nel reddito agrario a norma dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Parimenti, entrambe le attività agricole concorrono alla determinazione del volume d'affari complessivo agricolo e alla verifica del limite dei 7.000 euro per il regime di esonero ai fini Iva previsto dall'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972.

L'attività didattica non rientra, invece, tra le attività agricole comprese nell'articolo 32, mentre può essere compresa in senso ampio tra le attività agricole dall'articolo 2135 del Codice civile. Dunque, se tale attività è svolta occasionalmente rappresenterà un reddito diverso, come indicato nell'articolo 67, comma 1 lettera i del Dpr 917/1986, da indicare nel quadro RL della dichiarazione dei redditi. Se l'attività fosse svolta in forma continuativa rappresenterebbe un'attività d'impresa, tassata in base alle ordinarie regole previste per il reddito d'impresa e da riportare nel quadro RG della dichiarazione.

La certificazione dei corrispettivi percepiti dipende dalla natura del reddito prodotto: se si tratta di attività occasionale, sarà sufficiente una ricevuta non telematica. All'opposto, se l'attività è attività di impresa, soggetta ad Iva, sarà necessario emettere fatture elettroniche o al più, se lo attività lo consente, corrispettivi telematici.

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