L'esperto rispondeControlli e liti

Per l’ingiunzione notificata nel 2016 il termine di prescrizione è il 31 dicembre 2023

I termini di prescrizione e che originariamente erano in scadenza nel 2020 e nel 2021 sono stati prorogati dal decreto emergenziale Cura Italia

immagine non disponibile

Rosanna Acierno

La domanda

Ho ricevuto una intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973 di 8.942 euro il 5 giugno 2023. L’ente impositore (il comune) fonda la propria azione su una ingiunzione di pagamento ex Rd 639/1910 per sanzione stradale notificata il 5 gennaio 2016. Considerato che l’articolo 68, comma 2 del Dlgs 8 marzo del 2020 sospende i termini di prescrizione anche per le ingiunzioni fiscali (ex Rd 639/2010) dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, vi pongo il seguente quesito: l’ente impositore è decaduto dall’azione per non aver notificato l’intimazione di pagamento, considerato che il diritto di credito è caduto in prescrizione il 4 gennaio del 2022?
M. D. SS

La risposta è negativa. Si precisa, infatti, che secondo quanto stabilito dalla legislazione emergenziale e, in particolare, dall’articolo 68, comma 4 bis del Dl 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) inserito dal Dl 129/2020, con riferimento alla fase della riscossione coattiva per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell’ingiunzione, i termini di prescrizione e che originariamente erano ...