Per l’iscrizione al Runts, attenzione al numero di associati
Gli errori da evitare quando si mette mano alle modifiche statutarie degli organismi del terzo settore
In vista dell’iscrizione al Runts occorre valutare con attenzione le modifiche statutarie. Quali sono, dunque, gli errori da non commettere per gli enti che aspirano ad iscriversi nelle sezioni del nuovo Registro dedicate Odv e Aps? In primo luogo occorre costituire l’ente unicamente nella forma associativa con possibilità di applicare sia la disciplina generale prevista per tutte le associazioni del Terzo settore che quella speciale dedicata alle Odv e alle Aps (articoli dal 32 al 36 del Cts).
Sul fronte dell’assetto associativo, inoltre, particolare attenzione deve essere prestata al numero dei soggetti aderenti. Sia al momento della costituzione che durante tutta l’esistenza dell’ente, infatti, è necessario mantenere la presenza di almeno sette persone fisiche o tre OdV/Aps. In caso di riduzione del numero di associati sarà necessario provvedere alla reintegra entro un anno, pena la cancellazione dal Runts. Sono ammesse clausole statutarie per includere nella compagine associativa anche altri Ets purché questi non superino il 50% rispetto alle Odv/Aps associate. Il numero minimo di partecipanti non dovrà essere necessariamente precisato nello statuto, trattandosi di una norma imperativa applicabile in ogni caso. Lo statuto potrà prevedere anche una specifica clausola volta ad ammettere la partecipazione anche di altri enti non profit che non abbiano la qualifica di Odv o Aps. In quest’ultimo caso, sarà opportuno riportare la clausola relativa al numero minimo degli associati redatta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal Cts. In tema di associati un tipico errore riportato negli statuti riguarda l’inserimento della generica indicazione della partecipazione all’associazione di persone fisiche ed enti. Si tratta di un rinvio eccessivamente ampio dal momento che il termine “enti” potrebbe ricomprendere anche le società che, come noto, non possono fare parte della compagine associativa di Odv e Aps. È, quindi, consigliabile indicare puntualmente le categorie di soggetti che potranno essere ammessi.
Cosa succede se l’ente non dovesse rispettare i requisiti numerici relativi agli associati ai fini della qualifica di Odv o Aps? A questo proposito se si tratta di un ente costituito prima dell’entrata in vigore del Cts sarà sufficiente integrare il numero degli associati. Diversamente per gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 come peraltro precisato dal ministero del Lavoro (si veda la nota 4995/2019) sarà sempre necessario integrare il numero degli associati manifestando la volontà di assumere la qualifica di Odv/Aps mediante apposita delibera assembleare che dovrà essere assunta con il voto favorevole del numero minimo di associati richiesti per la costituzione.
Vale la pena infine prestare attenzione ad altri errori da non commettere in sede di adeguamento dello Statuto. Basti pensare alla composizione del Consiglio di amministrazione nelle Odv. I componenti di tale organo potranno essere reclutati solamente tra i propri gli associati o quelli degli enti affiliati. Non vi sarà spazio, quindi, per indicare membri da parte di soggetti terzi o altri enti non profit che non siano Ets. Non sarà, inoltre, possibile prevedere alcuna forma di remunerazione per la partecipazione agli organi sociali fatta eccezione per il compenso all’organo di controllo.
Con riferimento ai volontari, invece, gli enti che vogliano assumere la qualifica di Odv/Aps dovranno prestare attenzione alle indicazioni relative ai rimborsi. In presenza di clausole che indicano la possibilità assegnare rimborsi spese forfettari non potrà scattare il nulla osta all’scrizione al Runts. Sul punto è bene ricordare che il Cts ammette nei confronti di tali soggetti la possibilità di ottenere rimborsi per le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente. Tali spese potranno essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione del volontario, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.