Per l’Iva mini-proroga al 3 marzo
Riaperto il termine di tre giorni per la presentazione della dichiarazione Iva. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con un comunicato stampa, emanato nella giornata di ieri, accolto con favore dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ma criticato dai giovani professionisti dell’Ungdcec. Per effetto delle modifiche apportate del combinato disposto della legge 190/2014 e del Dl 192/2014, a partire da quest’anno la dichiarazione Iva diventa autonoma per cui l’invio doveva avvenire entro lo scorso 28 febbraio. Nel comunicato stampa l’Agenzia afferma che nella giornata del 28 febbraio sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di trasmissione della dichiarazione, per questo motivo è stata concessa la predetta proroga.
Ciò ha come conseguenza che saranno considerate tempestive le dichiarazioni inviate entro domani, venerdì 3 marzo. Pertanto, coloro che si sono resi conto di aver commesso degli errori, hanno tempo per presentare una dichiarazione correttiva nei termini e apportare le relative correzioni senza dover ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa pagando le relative sanzioni. Considerare una dichiarazione Iva trasmessa entro il 3 marzo correttiva nei termini è giuridicamente eccessivo considerando che si tratta di una tolleranza concessa dall’Agenzia, ma nella sostanza la dichiarazione deve essere considerata tale. L’occasione consente quindi di rivedere alcuni quadri particolari.
Il quadro VF
Nel rigo VF70 deve essere riepilogato il totale delle rettifiche della detrazione Iva che devono essere effettuate qualora nel 2016 sia intervenuto un cambio di destinazione del bene in rapporto alla destinazione originaria che sia intervenuta prima del compimento del quinquennio per i beni mobili e prima del compimento decennio per i beni immobili. È il caso di coloro che nell’anno 2016 si sono avvalsi del regime agevolato per l’assegnazione dei beni di impresa di cui ai commi 115 e seguenti della legge 208/2015 e che, non avendo al momento dell’acquisto operato la detrazione di imposta, hanno estromesso tali beni in fuori campo Iva ovvero, avendo detratto l’imposta, li hanno estromessi esenti da Iva.
In entrambi i casi, infatti, scatta la rettifica della detrazione in ragione dei decimi mancanti al compimento del decennio, relativamente alle spese incrementative sostenute negli ultimi 10 anni ovvero per l’Iva assolta al momento dell’acquisto o riscatto avvenuto in tale periodo. Il valore di tale rettifica deve essere riportato nel rigo VF70 mentre il versamento dell’Iva dovuta a titolo di rettifica va versato entro il prossimo 16 marzo 2017 in quanto la proroga non interessa tale data.
Il quadro VL
Un secondo quadro che potrebbe essere soggetto a correzioni è quello relativo alla liquidazione dell’imposta. Come precisato nelle istruzioni ministeriali, nel rigo VL29 deve essere indicato l’ammontare dei versamenti periodici effettuati compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, relativi al 2016. Si desume che eventuali versamenti non effettuati non devono essere indicati. Per effetto della proroga, coloro che non hanno effettuato il versamento relativo a una o più liquidazioni e che intendono eseguirlo nei prossimi due giorni, possono rettificare il rigo VL29 includendo gli importi versati.
Il quadro VG
Tra le novità della dichiarazione, quest’anno c’è anche il quadro VG riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73 del Dpr 633/1972.
La proroga del termine appare utile anche in virtù del fatto che lo scorso 24 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 13 febbraio 2017, attuativo delle modifiche apportate alla disciplina dalla legge 232/2016. Le novità riguardano, tra l’altro, l’ambito soggettivo di applicazione del regime nonché le modalità di esercizio dell’opzione. Possono rientrare nell’Iva di gruppo le società di capitali e di persone diverse dalla società semplice di cui la società controllante possiede la maggioranza del capitale sociale a far tempo almeno dal 1° luglio 2016. Inoltre, le nuove modalità di esercizio dell’opzione prevedono la comunicazione in sede di dichiarazione Iva nel quadro VG e predisposto per tale adempimento.