Per la nota di accredito con Iva serve la fine della proceura di pignoramento
Dopo le fasi preliminari del pignoramento presso terzi, dove l’intervento dell’ufficiale giudiziario è limitato alla notifica dell’atto di pignoramento ai terzi pignorati e alla restituzione del titolo esecutivo, del precetto e dell’originale dell’atto di pignoramento alla parte istante, l’infruttuosità della procedura esecutiva individuale, richiesta dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, per l’emissione della fattura con Iva, deve essere acclarata, per la risposta a consulenza giuridica del 24 gennaio 2019, n. 2, da un organo super partes, cioè l’ufficiale giudiziario e/o il giudice dell’esecuzione, e non può essere rimessa all’arbitrio del creditore pignorante, il quale potrebbe decidere economicamente non conveniente continuare la procedura esecutiva.
Mancato pagamento
Per il mancato pagamento in tutto o in parte della fattura, la norma concede la possibilità di emettere la nota di accredito con l’Iva e senza limite di tempo, solo a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (articolo 182-bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese (articolo 67, comma 3, lettera d), Legge fallimentare).
Procedura esecutiva individuale
Secondo l’articolo 26, comma 12, Dpr 633/72, una procedura esecutiva individuale si «considera in ogni caso infruttuosa»:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Queste tre ipotesi elencate definiscono il momento a partire dal quale la nota di accredito può essere emessa, per recuperare l’Iva. Il fatto che la norma dica «in ogni caso» sembrerebbe lasciare la possibilità di emettere la nota anche in presenza di altri sintomi di infruttuosità della procedura. Si ritiene, però, che la procedura esecutiva non debba considerarsi infruttuosa nel caso in cui il debitore risulti irreperibile o deceduto.
Relativamente all’ipotesi di pignoramento presso terzi, descritta nella precedente lettera a), la risoluzione del 24 gennaio 2019, n. 2, ha chiarito che né le norme citate, né alcuna delle relative relazioni illustrative, precisano se la procedura da seguire sia quella di cui agli articoli 543 e segenti del Codice di procedura civile, ovvero altra che, pur svolgendosi presso terzi, rientra nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, come avviene nelle ipotesi di cui all’articolo 513, commi 3 e 4 del Codice di procedura civile.
L’agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con la circolare del 17 aprile 2000, n. 77/E, che per le procedure esecutive individuali, in forma generica, la semplice notificazione del titolo esecutivo, la formazione del precetto e la sua notificazione con esito negativo sono solo fasi precedenti al pignoramento vero e proprio e non provano l’infruttuosità dell’espropriazione forzata, la quale invece ha inizio solo con il pignoramento vero e proprio (articolo 491, Codice di procedura civile e circolare 17 aprile 2000, n. 77/E). Queste fasi preliminari, infatti, non sono sufficienti a rispettare il presupposto richiesto dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, della procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa. Solo dopo la notifica del precetto, infatti, deve iniziare l’esecuzione forzata e questa deve avere esito negativo. Solo dal definitivo accertamento dell’infruttuosità dell’esecuzione, documentato dagli organi della procedura, quindi, spetta la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione dell’Iva, con emissione della nota di accredito (risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E). È necessario, quindi, che il credito non trovi soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione (circolare 17 aprile 2000, n. 77/E).
Dopo queste fasi, preliminari al pignoramento presso terzi, per l’articolo 543, comma 4, ultimo periodo, Codice di procedura civile , il pignoramento perde efficacia, se la nota di iscrizione a ruolo (e le copie degli atti del secondo periodo) sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna al creditore, quindi, la scelta di procedere o meno al pignoramento degli eventuali beni individuati dipende da una decisione del creditore pignorante.
Nella risoluzione del 24 gennaio 2019, n. 2, è stato chiarito che l’infruttuosità della procedura esecutiva individuale, richiesta dall’articolo 26, comma 2, dpr n. 633/1972, deve essere acclarata da un organo super partes, cioè l’ufficiale giudiziario e/o il giudice dell’esecuzione, e non può essere rimessa all’arbitrio del creditore pignorante (il quale, ad esempio, potrebbe trovare economicamente non conveniente procedere con il deposito degli atti previsti nei termini di cui all’articolo 543, comma 4, c.p.c., facendo così estinguere una procedura in tutto o in parte fruttuosa.
Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza 2/2019