Per «pesare» le incongruenze attenzione alle esclusioni
Il contribuente che desidera controllare autonomamente i dati delle
Il Sistema di interscambio
Si può scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse e ricevute che transitano nel sistema dell’interscambio, in quanto i loro dati sono già acquisiti dall’agenzia delle Entrate. Ma se non tutte le fatture emesse e ricevute transitano per il sistema Sdi si può decidere di inviare anche i dati delle fatture elettroniche, se ciò risulta più agevole (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 5). L’esonero dall’invio delle fatture elettroniche, naturalmente, vale anche per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le amministrazioni autonome, le quali devono inviare, invece, i dati delle fatture emesse che non transitano per il Sistema di interscambio.
Forfettari e minimi
I forfettari e i minimi sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E). Chi riceve una fattura da uno di questi soggetti, invece, deve registrarla nei registri Iva acquisti (circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, risposta 3.6) e inviare i relativi dati all’interno dello spesometro, in quanto, a differenza di quanto indicato nell’articolo 21, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che impone l’invio dei soli dati delle “operazioni rilevanti ai fini” Iva (imponibili, non imponibili come, ad esempio, un’esportazione o una cessione di beni intra-Ue, o esenti), secondo le schede tecniche allegate al provvedimento 27 marzo 2017, la circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E e la risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E, risposta 6, vanno spediti anche i dati delle fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (ad esempio, per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta, come per i servizi extra-Ue, oppure per espressa disposizione di legge, come per i minimi o forfettari), con la sigla “N2 - non soggette” nel campo “Natura” (oltre che i dati delle fatture escluse da Iva, ai sensi dell’articolo 15, Dpr n. 633/1972, con sigla “N1 - escluse ex art. 15”).
Produttori agricoli
La norma prevede che sono esclusi dallo spesometro, dal 2017 in poi, gli agricoltori in regime di esonero Iva (articolo 34, comma 6, dpr 26 ottobre 1972, n. 633), che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane dell’articolo 9, Dpr 601/1973 (non rileva, quindi, il loro domicilio fiscale, risoluzione 28 luglio 2017, n. 105/E). Quelli che operano in zone diverse, invece, devono comunicare solo le operazioni attive, quindi, i dati delle autofatture emesse dai loro cessionari (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E).