Imposte

Per quote di partecipazioni e terreni torna la rivalutazione ma sarà al 14%

Con le modifiche al Milleproroghe torna l’agevolazione ventennale che non era stata riproposta con la legge di Bilancio. Cresce l’imposta sostitutiva. Versamento e perizia entro il 15 giugno 2022

immagine non disponibile

di Marco Mobili

L’approvazione dell’ultima legge di bilancio senza la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola così come delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, è stata una vera e propria doccia fredda per migliaia di professionisti, imprese e start up. Dopo oltre 18 anni di proroga, diventata nei fatti seriale, la possibilità di affrancare il valore di acquisto pagando un’aliquota ridotta aveva dovuto lasciare il passo, nel corso parlamentare sulla legge di Bilancio, alle spinte della maggioranza disposta a sacrificare i 200 milioni di costi che negli anni a seguire produce la rivalutazione agevolata, in nome del del 110% da estendere a tutte le villette.

Ma l’assenza per il 2022 della misura è stata subito avvertita da professionisti e imprese tanto da finire presto nel pacchetto degli emendamenti ai provvedimenti d’urgenza entrati in vigore a inizio anno. Uno su tutti il Milleproroghe in cui da più parti politiche è giunta la richiesta di una nuova proroga. La norma è sempre di discreto appeal per i contribuenti; basti pensare che dal 2002 al 2020 sono state effettuate rivalutazioni di quote per 260 miliardi.

Il Governo ha preso tempo e senza intervenire nel Milleproroghe ha scelto invece di utilizzare la rivalutazione per destinare gli oltre 200 milioni di maggiori entrate attese per il 2022 a copertura di una parte delle misure contro il caro bollette e il sostegno al settore dell’automotive approvato ieri dal Cdm. Ancora una volta, quindi, va in scena uno scambio Fisco - contribuenti: a fronte di un gettito assicurato nell'immediato per l’Erario, rappresentato dall’imposta sostitutiva, si avranno minori entrate future in quanto si riduce la base di calcolo dei redditi diversi che il contribuente realizzerà dalla vendita di terreni e partecipazioni. Va detto, infatti, che la norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato.

Nel riprororre la rivalutazione la bozza del decreto in entrata al Consiglio dei ministri prevede che la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si potrà utilizzare per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2022 (l’ultima proroga della rivalutazione inserita nel decreto Sostegni l’aveva fissata al 15 novembre 2021). Ma a un costo più alto rispetto all’ultima versione. L’aliquota ora è fissata al 14% rispetto alla precendente che si fermava all’11 per cento. La redazione e il giuramento della perizia si allineano alla data della rivalutazione e, dunque, al 15 giugno 2022.

Le imposte sostitutive di Ires e Irpef, anche questa volta, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre dal 15 giugno 2022. In caso di versamenti rateizzati, sugli importi successivi al primo pagamento si sommano gli interessi al 3% annuo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©