Adempimenti

Per le sanzioni ricorso all'Economia

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di Antonio Iorio

L'omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione dall'1 al 40 per cento. A norma dell'articolo 8 della legge 689/81 chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative è punibile con una sanzione pari alla violazione più grave, aumentata sino al triplo. In presenza della contestazione di questa violazione, l'interessato può presentare scritti difensivi al Mef entro 30 giorni e chiedere di esser ascoltato di persona.
A seguito di tali scritti, se il Mef ritenga comunque fondata la violazione contestata, o comunque in assenza di questa attività difensiva preliminare, viene notificato al trasgressore il provvedimento d'irrogazione della sanzione. L'opposizione va proposta in via esclusiva al Tribunale di Roma e il procedimento segue il rito lavoro. Tutte le difese e le richieste di prova dovranno essere contenute nell'atto introduttivo, a cui andrà allegata anche la relativa documentazione di supporto, visto che poi non sarà più possibile produrla. Una volta notificato il decreto con l'ingiunzione di pagamento, il Ministero attenderà prima la scadenza dei termini per impugnarlo o la mancata sospensione da parte del giudice in caso di ricorso, per poi inviare una lettera di sollecito di pagamento e procedere alla successiva iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
Occorre ricordare che la segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione ben diversa dall'eventuale constatazione, sempre da parte del professionista e nei confronti dei propri clienti, del trasferimento di denaro contante per somme pari o superiori ai 1.000 euro. Infatti i medesimi professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio sono obbligati a comunicare al Mef, e più precisamente alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, le infrazioni al divieto di trasferimento di contanti di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
Ciò anche se il cliente che ha commesso l'illecito non presenti alcun elemento di rischio legato al riciclaggio.
La comunicazione va inviata, in questi casi, nei 30 giorni successivi dalla acquisizione della infrazione alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio. In queste ipotesi c'è la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta (oblazione) se l'importo oggetto del trasferimento non sia superiore a 250mila euro e non ci si sia già avvalsi della stessa facoltà nell'anno precedente.
Il pagamento entro 60 giorni estingue il procedimento amministrativo.

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