Perdite, scomputo «incrociato» dopo l’accertamento
Le modalità di scomputo delle perdite a seguito delle attività di accertamento, seppur differenziati a seconda che vengano trasmessi da soggetti aderenti o meno al consolidato fiscale, in alcuni casi si possono intrecciare. Generalmente, tali richieste di scomputo si perfezionano, rispettivamente, mediante la presentazione telematica dei modelli Ipec e Ipea. In particolare, i soggetti non aderenti al consolidato fiscale, presentando il modello Ipea, hanno la facoltà di chiedere all'Amministrazione finanziaria di scomputare dall'imponibile accertato le perdite pregresse non ancora utilizzate.
Nel caso, invece, di soggetti aderenti al consolidato fiscale ( articoli 117 e seguenti del Tuir ) è la società consolidante che, mediante la presentazione del modello Ipec, può richiedere di scomputare in diminuzione dei maggiori imponibili, accertati con atto unico ovvero definiti nell'ambito dei procedimenti di adesione, sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato.
Nonostante la generale distinzione tra i due modelli, può accadere che i soggetti aderenti al consolidato presentino in proprio il modello Ipea.
Connessioni tra Ipea e Ipec
Normalmente, la riduzione dei maggiori imponibili derivanti da rettifiche operate nei confronti delle società partecipanti alla fiscal unit viene richiesta dalla consolidante che, in costanza di regime, ha nella propria esclusiva disponibilità sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse. La consolidata, infatti, avendo trasferito il proprio reddito sia negativo che positivo alla fiscal unit, si presenta, al momento dell'emissione dell'atto per la rettifica dei redditi propri, con un imponibile pari a zero.
Può accadere però che i soggetti aderenti al consolidato possano autonomamente utilizzare il modello Ipea richiedendo il computo in diminuzione di perdite proprie. È il caso, ad esempio, delle ipotesi individuate dalla circolare 15/E/2017 , relative alle perdite maturate anteriormente all'ingresso nel regime di tassazione di gruppo o alle perdite riattribuite in caso di revoca o interruzione dell'opzione per il consolidato.
Perdite pregresse ante consolidato
Nel primo caso, qualora vi sia un maggior reddito proprio accertato mediante l'atto unico per i periodi d'imposta in corso di opzione, la consolidata, oppure la consolidante per i redditi propri, destinataria della rettifica può richiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie anteriori all'esercizio dell'opzione mediante presentazione del modello Ipea.
Inoltre, in caso di atto unico, pertanto notificato sia alla consolidata destinataria della rettifica che alla consolidante, resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il modello Ipec per richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato, fino a concorrenza dell'importo accertato, anche in alternativa al modello Ipea della consolidata.
Perdite post revoca o interruzione consolidato
Anche nel caso di revoca o interruzione totale della tassazione di gruppo, le perdite di consolidato che, sulla base degli accordi di consolidamento e della scelta operata in sede di opzione per il consolidato, vengono riattribuite alle società che le hanno prodotte o che sono rimaste in capo alla consolidante, non possono essere richieste mediante la presentazione dell'Ipec.
Inoltre, in tali circostanze, il modello Ipea, può essere presentato, alternativamente, dalla società ex consolidata o dalla società ex consolidante - solidalmente responsabile con la ex consolidata in relazione alla pretesa tributaria contenuta nell'atto unico - nei limiti delle perdite ad esse singolarmente riattribuite.
Agenzia delle Entrate, circolare 15/E/2017