Permanenza nei minimi fino al quinquennio e comunque entro i 35 anni di età
Il regime cessa a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia di 30mila euro di incassi
Nonostante il regime dei minimi sia stato abrogato, la legge 190/2014 ha dettato una disciplina transitoria per i contribuenti che se ne avvalevano alla data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 1, comma 88).
La norma stabilisce che i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio «possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età».
Ciò premesso, in caso di prosecuzione del regime dei minimi fino alla naturale scadenza, continuano ad essere applicabili, ai fini della determinazione del reddito e della soglia di applicabilità, le regole e i limiti previsti dall’articolo 27 del decreto legge 98/2011.
Conseguentemente, il regime dei minimi cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia di 30mila euro di incassi, mentre la decadenza si verifica nello stesso anno qualora gli introiti superino il limite di 45mila euro (si veda l’articolo 1, comma 111, della legge 244/2007, in virtù del richiamo previsto dall’articolo 27, del decreto legge 98/2011). Non si può quindi fare riferimento al limite di 65mila euro che vale esclusivamente ai fini dell’applicabilità del regime forfettario.
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